Nella procedura di verifica di congruità del costo della manodopera di cui allarticolo 95 comma 10 del Codice, è obbligatoria lindicazione dei costi della manodopera in offerta per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, non per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente sullappalto.
Questo il principio ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/09/2022, n. 8012:
8. Il secondo motivo pone la questione fondamentale su cui si incentra la controversia.
8.1. In linea di principio, se laggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo le previsioni del proprio progetto tecnico deve anche dimostrare la sostenibilità economica del progetto proposto. Nella valutazione della affidabilità economica dellofferta proposta rientrano, quindi, tutti i costi che debbono essere sostenuti dallaggiudicatario per lesecuzione del contratto, anche quelli relativi alle migliorie che integrano il progetto posto a base di gara e anche se dette migliorie non siano prese in considerazione ai fini della valutazione della qualità dellofferta del personale (per esempio ai fini dellattribuzione dei punteggi); e ciò perché si tratta di costi che necessariamente debbono essere affrontati in sede di esecuzione del progetto offerto (se questo si traduce nellofferta aggiudicataria) e che conseguentemente incidono sulla complessiva sostenibilità economica dellofferta e rilevano nel giudizio di anomalia dellofferta (in termini si veda Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2021, n. 3405, secondo cui non può essere considerata irragionevole o sproporzionata la prescrizione del disciplinare che impone di contabilizzate nel computo metrico estimativo anche le proposte migliorative, posto che lindicazione nellambito dellofferta economica anche delle voci di costo delle migliorie si spiega agevolmente con lesigenza della stazione appaltante di poter conoscere anche questi elementi al fine di valutare la complessiva affidabilità dellofferta.
8.2. Il caso di specie, tuttavia, presenta profili non esattamente coincidenti con le ipotesi sopra considerate, posto che i servizi dei quali si discute non costituiscono specifiche prestazioni dellappalto oggetto dellaffidamento, trattandosi piuttosto di servizi generali che investono lintera struttura aziendale dellimpresa aggiudicataria e non sono esclusivamente dedicati allesecuzione dellappalto, seppure laggiudicataria le ha qualificate come migliorie del progetto tecnico.
8.3. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa ma solo in maniera occasionale e per soddisfare esigenze non prevedibili; conseguentemente si dovrebbe escludere che detti costi debbano essere oggetto delle giustificazioni in sede di verifica di anomalia, pur se dette figure professionali e i servizi da queste prestati siano stati inseriti nellofferta tecnica (nei predetti termini si veda Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
8.4. Né si può porre un tema di congruità o di affidabilità dellofferta, considerato che in queste ipotesi si tratta di costi già sopportati dallintera struttura aziendale, e che a carico di questa rimarrebbero indipendentemente dalla acquisizione dellappalto di cui trattasi.
8.5. Traendo le conclusioni dalle considerazioni fin qui svolte, i costi della manodopera per i servizi di Gestione e Staff non rientrano nel complessivo giudizio di congruità dellofferta e non sono oggetto di giustificazioni; e in tal senso va riformato il capo della sentenza che ha accolto il relativo motivo del ricorso di primo grado.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/09/2022 di Roberto Donati

