Dopo l’ aggiudicazione vi è un obbligo giuridico della stazione appaltante di comunicare la definitiva volontà di stipulare o meno il contratto

Set 12, 2022

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La società ricorrente – aggiudicataria di procedura di gara per lavori – propone ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per laccertamento dellobbligo dellamministrazione comunale a provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto dappalto.

Chiede, dunque, che venga accertata in capo alla stazione appaltante lesistenza di un relativo obbligo a provvedere mediante ladozione di un provvedimento espresso, lamentando come, pur a fronte della trasmissione alla stazione appaltante della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto e nonostante i ripetuti solleciti avanzati in tal senso, incredibilmente la Amministrazione non ha proceduto a convocare la impresa per la stipulazione del contratto di appalto.

Tar Lazio, Roma, Sez. II, 07/09/2022, n.11610 accoglie il ricorso:

Occorre premettere come la giurisprudenza abbia ormai da tempo affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento allo spatium temporale che va dallaggiudicazione della pubblica gara alla stipula del contratto (in tal senso, per tutte, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 391, secondo cui nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dellaggiudicazione e nella successiva fase compresa tra laggiudicazione e la stipula del contratto, tra tali atti essendo compreso anche quello di revoca della aggiudicazione stessa).

Laggiudicazione non determina, infatti, linsorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto, sicché la situazione soggettiva facente capo al privato deve qualificarsi dinteresse legittimo.

Ne consegue lammissibilità dellazione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a ., per contrastare linerzia serbata dallamministrazione sulla richiesta di contrattualizzazione e, dunque, ottenere la declaratoria di un relativo obbligo di provvedere in capo alla stazione appaltante ( in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, Latina, Sezione I, n. 569/2021).

A ciò si aggiunga come lobbligo giuridico di provvedere sulle istanze dei privati sia ad oggi riconosciuto non solo nei casi espressamente contemplati dalla legge, ma anche in ipotesi ulteriori nelle quali specifiche ragioni di giustizia ed equità impongano ladozione di un provvedimento espresso oppure tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dellamministrazione (per tutte, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 maggio 2020, n. 3120).

Ne consegue che, nel caso di specie, a fronte dellintervenuta aggiudicazione della procedura in favore della società ricorrente, vi sia un obbligo giuridico della stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso.

Lobbligo giuridico di provvedere non ha, dunque, ad oggetto la conclusione del contratto – esito questo a cui lamministrazione non è vincolata – bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione.

Per le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve, quindi, essere accolto, dovendosi, per leffetto, dichiarare lobbligo di …….. di adottare – entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte – una determinazione con cui essa esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto di interesse della ricorrente, invitando questultima alla sottoscrizione dello stesso, ovvero, in caso contrario, motivando le ragioni sottostanti alla propria decisione.

Per lipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina sin dora quale commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto di rete, informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – con facoltà di delega ad altro dirigente dellUfficio – affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nellulteriore termine di quaranta giorni, demandando a un separato provvedimento la liquidazione del relativo compenso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07//09/2022 di Roberto Donati