La competenza a disporre l’esclusione è del Rup e non della Commissione di gara

Ago 2, 2022

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Il Tar Campania accoglie il ricorso ribadendo come non possa essere la Commissione ad escludere il concorrente dalla gara, ma questa competenza sia del Rup.
Ecco la sintesi di Tar Campania, Napoli, Sez.8, 01/08/2022, n. 5181
3. Il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre lesclusione è del RUP e non della commissione di gara. Lart. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non allorgano straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
4. Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che lart. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Commissione giudicatrice) statuisce: nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce loggetto del contratto.
Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere unattività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dellamministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1104).
Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nellart. 80 (Motivi di esclusione) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella stazione appaltante e, quindi, nel RUP – che ha la competenza generale a svolgere tutti i compiti non attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) – il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione delloperatore economico.
5. Il provvedimento di esclusione va, quindi, annullato per essere la competenza del RUP – che dovrà rideterminarsi in merito – e non della commissione di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01//08/2022 di Roberto Donati