La ricorrente impugna laggiudicazione sostenendo come la controinteressata dovesse essere esclusa avendo modificato lofferta economica.
Infatti, in sede di presentazione dellofferta economica, la controinteressata ha indicato i costi di manodopera in € 1.274.473,75. In sede di giustificazione sui costi di manodopera, richiesti poiché il disciplinare di gara li aveva stimati in 2.507.330,00, loperatore ha completamente stravolto il costo adducendo che quello inserito in offerta era da riferirsi ad un solo anno.
Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 27/07/2022, n. 10678 respinge il ricorso:
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza ha rilevato che non è possibile escludere dalla gara un concorrente qualora questultimo, avendo correttamente presentato unofferta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo allinterno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nellofferta economica, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante allinterno del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli oneri di sicurezza aziendale) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il soccorso istruttorio, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del costo della manodopera (o degli oneri di sicurezza aziendale) nellofferta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica. (TAR Venezia, sez. III, 1° ottobre 2018, n. 916).
Nel caso in esame, lofferta economica della controinteressata sconta un palese refuso materiale avendo indicato lonere complessivo della manodopera per 1 anno solo, rispetto ai 2 anni previsti.
Loperazione correttiva posta in essere dalla Commissione risponde al generale principio di conservazione degli atti negoziali in uno al favor partecipationis sotteso alle procedure evidenziali, ne arreca alcun vulnus alla par condicio competitorum appalesandosi logicamente vincolata e necessitata anche alla luce del fatto che gli atti di gara non indicavano in maniera chiara che il costo dovesse essere indicato complessivamente per il biennio e non per il singolo anno.
Siffatto modus operandi trova lampio conforto della giurisprudenza secondo cui lerrore scusabile di rettifica deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento dofferta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti linammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dellofferta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dellerrore, desumibili dallatto stesso, non già da fonti esterne (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 14 ottobre 2021, n. 159; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 31 agosto 2021, n. 9448) (TAR. Torino, sez. I, 7 febbraio 2022, n. 86).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/07/2022 di Roberto Donati

