Illegittimo non ammettere gruppi di imprese, annullato l’appalto dopo l’intervento dell’Anac

Lug 26, 2022

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Gara annullata dopo lintervento di Anac

È illegittimo vietare a una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione a una gara dappalto; così come non si può inserire nel disciplinare di gara una soglia massima di ribasso dellofferta economica. Lo chiarisce lAnac nella delibera 278 del 14 giugno 2022 con cui invita un Istituto superiore di istruzione di Valmontone (Roma) allannullamento di tutti gli atti della gara dappalto per la concessione di servizio bar, caffetteria e distributori automatici.

Con una nota immediatamente successiva del 24 giugno 2022, la stazione appaltante si è adeguata totalmente e tempestivamente alle indicazioni fornite dallAutorità annullando la delibera in autotutela e il decreto di aggiudicazione provvisoria. Inoltre è stata adottata subito una nuova determina di gara e un nuovo bando, in conformità alle indicazioni dellAutorità.

Il commento di Busia

I fatti di Valmontone sono un esempio dellefficacia dei pareri Anac adottati ai sensi dellarticolo 211 del Codice degli Appalti, ha dichiarato il presidente dellAutorità Giuseppe Busia. La Stazione appaltante  ha aggiunto  ha subito provveduto a correggere limpostazione della gara, dando celerità alliter di assegnazione, e nello stesso tempo adeguandosi prontamente al rispetto della normativa e dei principi del Codice degli Appalti.

I fatti

Il disciplinare di gara relativo alla concessione del bar, da affidare mediante procedura aperta, è stato pubblicato sul sito dellIstituto il 22 aprile scorso per un importo di 375mila euro e una durata di 5 anni. Il termine di presentazione dellofferte è stato fissato al 31 maggio. Pur trattandosi di un affidamento sotto soglia, la stazione appaltante ha ritenuto di utilizzare una procedura ordinaria (aperta). LAnac aveva rilevato un ampio numero di criticità limitative della concorrenza.

I rilievi di Anac

Il disciplinare di gara prevedeva che non fosse ammessa Ati o Rti. Il divieto appariva posto senza eccezioni e non risultava sostenuto da alcuna motivazione. La clausola vietava in modo assoluto la partecipazione di Ati o Rti e, pertanto, si mostrava illegittima e ingiustificatamente restrittiva della partecipazione. Nella delibera di giugno, lAutorità ha ricordato che la partecipazione in forma associata è uno dei principali istituti volti a favorire la presenza delle piccole medie imprese e, più in generale, ad ampliare la concorrenza, in quanto consente a diversi operatori economici, singolarmente non in possesso dei requisiti previsti da uno specifico bando, di associarsi tra loro al fine di partecipare ad una gara cumulando tra loro i rispettivi requisiti.

Il divieto è illogico e contraddittorio anche perché il disciplinare sembra invece consentire la partecipazione ai consorzi stabili nonché il ricorso allavvalimento che esprimono la medesima finalità pro concorrenziale, a tutela di operatori economici minori. Altro passaggio critico del bando era rappresentato dal fatto che il ribasso economico non potesse essere superiore al 30% dei prezzi a base di gara. Su questo punto, Anac si è già espressa in passato con la delibera 95/2021 affermando che le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza sullelemento prezzo e di fatto orientano a priori lentità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori.

Conclusioni

Anac a giugno ha invitato la stazione appaltante allannullamento di tutti gli atti di gara dato che violano il codice appalti e ha raccomandato, in occasione di una nuova edizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce dei vizi evidenziati dallAutorità. E stato assegnato un termine di 40 giorni per applicare le indicazioni dellAnac avvertendo che, in mancanza, lAutorità sarebbe stata legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata. Il 24 giugno 2022 è arrivata la nota della Stazione appaltante di totale adeguamento alle prescrizioni dellAnac.
In data 20 luglio 2022, il Consiglio dellAutorità ha preso atto dei provvedimenti adottati, ribadendo lefficacia dei pareri Anac ai sensi dellarticolo 211 del decreto legislativo 50/2016.

Fonte: ANAC del 25/07/2022