Appalti, l’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

Lug 21, 2022

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Appalti, lanticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

Lanticipazione del 20% del prezzo dellappalto, ossia limporto riconosciuto allappaltatore per far fronte alle spese necessarie allavvio del contratto, è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. Lo chiarisce lAnac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio listituto dellanticipazione del prezzo.

I decreti sblocca cantieri e rilancio, i chiarimenti di Anac

Originariamente tale istituto si riferiva soltanto ai lavori. Con il decreto Sblocca Cantieri, la sua applicazione è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture. Inoltre il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di incrementare lanticipazione del prezzo dal 20 al 30 per cento del valore del contratto di appalto. LAnac precisa che lanticipazione è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dellappaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità.

LAutorità chiarisce inoltre che lincremento dellanticipazione dal 20 fino al 30 per cento del prezzo del contratto è meramente eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie. Inoltre, nella delibera viene precisato che lanticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista lanticipazione. In questo caso, lanticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate.

No alla rateizzazione

Infine, lAnac chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dellanticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dellanticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, unesigenza che, secondo Anac, oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo lAutorità consentire la rateizzazione  e quindi la riduzione della liquidità al momento dellavvio dellesecuzione  anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe unazione contraria allobiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto lincremento al 30% dellanticipazione introdotto con il decreto rilancio.

Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dellanticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

Fonte: ANAC del 19/07/2022