Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

Lug 7, 2022

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La ricorrente contestata lillegittimità del provvedimento di aggiudicazione poiché il raggruppamento aggiudicatario ha presentato unofferta che, alla voce relativa alle iniziative di sponsorizzazione, conterrebbe valori economici, in violazione del disciplinare e del principio generale del divieto di commistione tra lofferta tecnica e quella economica.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 06/ 07/2022, n.1600 accoglie il ricorso:

9. La giurisprudenza è costante nellaffermare che il divieto di commistione tra lofferta tecnica e lofferta economica costituisce espressione del principio di segretezza dellofferta economica ed è posto a garanzia dellattuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa, di cui allarticolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dellofferta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dellorgano deputato alla valutazione dellofferta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sullofferta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020 n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612; sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335).

Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dallofferta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata lofferta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284).

10. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, tale divieto è stato violato.

11. Il disciplinare di gara ha previsto lattribuzione di un punteggio massimo di 70 punti allofferta tecnica e 30 allofferta economica.

Dei 70 punti attribuibili allofferta tecnica, un massimo di 20 punti sono riservati all'offerta economica di sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dallAmministrazione comunale nel corso di ciascun anno di durata della concessione di cui al presente capitolato (art. 20). Questultima disposizione prevede che la società affidataria del servizio a terzi dovrà farsi carico di sponsorizzazione anche mediante dépliant o altri mezzi pubblicitari un evento organizzato dallAmministrazione Comunale per ogni anno di durata dellaffidamento del servizio.

La controinteressata ha inserito nella propria offerta tecnica limporto delle sponsorizzazioni: 10.000 euro una tantum per lanno 2021 e 5.000 euro per la sponsorizzazione di eventi organizzati dallamministrazione comunale per tutta la durata dellappalto.

Il punteggio attribuito alla controinteressata, per tale voce, è stato di 20 punti; alle altre concorrenti, che non hanno indicato alcuna cifra, ne sono stati attribuiti 10 (alla ricorrente) e 5 (alle altre due partecipanti).

La ………… s.r.l. ha, quindi, conseguito, per lofferta tecnica, un totale di 48,75 punti, di cui 20 per la proposta di sponsorizzazione; la ricorrente ne ha conseguiti 47,50, di cui 10 per la proposta di sponsorizzazione (verbale del 20.12.2021).

12. La sponsorizzazione è dunque un servizio aggiuntivo rispetto alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento che viene previsto dalla legge di gara come elemento di valutazione dellofferta tecnica ed a cui è riservato quasi il 30% del punteggio massimo attribuibile.

Proprio lampiezza del punteggio attribuito alla sponsorizzazione ne fa un elemento non certo marginale dellofferta.

Inoltre ciò che assume rilievo è il ruolo, in concreto, determinante degli esiti della procedura di gara, che ha avuto la sponsorizzazione, come è dimostrato dai punteggi attribuiti alle offerte tecniche sopra riportati.

Non giova, pertanto, alla controinteressata il richiamo a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4226/2016: nella fattispecie allesame del giudice dappello, al servizio aggiuntivo era prevista lattribuzione di un punteggio pari a soli 5 punti massimi e, proprio con riferimento a questultimo aspetto, nella sentenza viene sottolineato il carattere assolutamente non decisivo sugli 80 punti previsti per lofferta tecnica e dunque tale da non snaturare il servizio posto a gara.

Di conseguenza, la conoscenza da parte della commissione di gara dellimporto economico offerto, nella fase della valutazione dellofferta tecnica, è da ritenersi di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento delloperato della commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e limparzialità dellattività valutativa della commissione stessa (cfr., analogamente, Tar Veneto, sent. n. 710/2013).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/07/2022 di Roberto Donati