Se il Bando prevede il Certificato di Collaudo per la dimostrazione del buon esito, il S.A.L. non può essere ritenuto equivalente

Giu 21, 2022

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Il Tar Puglia respinge il ricorso, evidenziando la diversa funzione del Certificato di collaudo e dei S.A.L.

Appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente contesta lattribuzione dei punteggi.

Il disciplinare di gara, per dimostrare le analoghe esperienze lavorative, relativamente allelemento di valutazione in contestazione, imponeva che venisse prodotto il Certificato di collaudo o lattestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente.

Come detto, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/06/2022, n. 1002, respinge il ricorso:

4.1. Trattandosi di mezzo di prova non concernente un requisito di partecipazione alla gara (per il quale v. lart. 86, comma 5-bis, D. Lgs. 50/2016), ma afferente alla valutazione del merito tecnico dellofferta, era rimesso al concorrente di scegliere se presentare il certificato di collaudo o altra certificazione o documentazione che potesse dirsi equivalente, purché valesse ad attestare, per lappunto, il buon esito di esecuzione delle analoghe esperienze lavorative, ai fini dellapprezzamento del criterio qualitativo prefissato per la valutazione dellofferta tecnica.

4.2. Reputa il Collegio che in questa documentazione non possano essere ricompresi anche i S.A.L. prodotti in gara dalla ricorrente, in quanto trattasi di documenti aventi natura contabile, come tali inidonei ad attestare la corretta esecuzione (ovvero, come detto, il buon esito di esecuzione) della parte di lavori rendicontata

4.3. Ed invero, lo stato di avanzamento dei lavori è il documento, redatto dal direttore dei lavori, deputato a riassumere tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dellappalto sino ad allora […] ai fini del pagamento di una rata di acconto, con funzione, quindi, di mera contabilizzazione della quantità di lavori eseguiti (cfr. art. 14 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.3.2018).

4.4. Al contrario, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio che, sulla base dei risultati della verifica, lorgano di collaudo esprime sulla conformità dellopera alle previsioni contrattuali e alle regole dellarte; in sostanza, esso è un atto giuridico unilaterale che rappresenta un accertamento tecnico sulla corretta realizzazione dellopera, al punto che soltanto a seguito della sua emissione la stazione appaltante è tenuta a procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva prestata dallappaltatore (cfr. artt. 102 e 103 D. Lgs. n. 50/2016).

4.5. In tal senso, in ordine alla funzione del collaudo, è stato condivisibilmente affermato che il collaudo delle opere pubbliche […] integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato lemissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno allopera e contiene la liquidazione finale del corrispettivo spettante allappaltatore, e dallaltro, lapprovazione del collaudo da parte dellAmministrazione, che esprime sostanzialmente laccettazione dellopera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione (Cass. Civ., Sez. I, 26.1.2011, n. 1832).

4.6. Ne consegue che i S.A.L. con relativi certificati di pagamento, prodotti in gara dalla ricorrente, non possono essere considerati documentazione equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle analoghe esperienze lavorative, ai fini della valorizzazione del punteggio per il criterio qualitativo che ne occupa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/06/2022 di Roberto Donati