Affitto di azienda. La “regola iuris” dell’articolo 76 c. 9 del D.P.R. 207/2010 è valida solo se riferita a requisiti di appalti con durata pari o superiore a 3 anni

Giu 20, 2022

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Appalto per servizio di sanificazione con durata di tre mesi rinnovabili.

Lappellante sostiene che laggiudicatario, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, non poteva avvalersi del contratto di affitto di azienda, perché di durata inferiore a quella minima prevista dallart. 76, Requisiti per la qualificazione, comma 9, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, secondo cui …Nel caso di affitto di azienda laffittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dallimpresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

La sentenza impugnata ha respinto la censura, rilevando come la norma in parola non sia applicabile alla procedura in esame in quanto relativa alla qualificazione degli offerenti per gli appalti di lavori, laddove la definizione dei requisiti per gli appalti di servizi come quella in esame è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale ragionevolmente ha ritenuto dimostrato il requisito tramite affitto di ramo di azienda di durata (2 anni) ben superiore a quello dellappalto (3 mesi rinnovabili).

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/06/2022, n. 4967 respinge lappello ribadendo che larticolo 76 comma 9 del D.P.R. 207/2010 vale solo se riferito ai requisiti connessi ad affidamenti di durata pari o superiore a 3 anni:

6.1. La questione in trattazione va risolta non tanto sulla base dellindividuazione del perimetro formale di applicazione dellart. 76 comma 9 d.P.R. 207/2010, bensì considerando il bene che essa è diretta a tutelare, e che è stato pianamente delineato da questa Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 4 febbraio 2019, n. 827, citata anche dalla deducente in quanto concernente un appalto di servizi.

Si è in particolare ivi rilevato come lesclusione delloperatore economico da una procedura di gara ai sensi dellart. 76 comma 9 del d.P.R. 307/2010 si giustifica poiché la stazione appaltante non può fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino allaggiudicazione, nonché, in seguito, per lintera fase di esecuzione del contratto di appalto (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919; V, 6 ottobre 2018, n. 5753; V, 3 settembre 2018, n. 5142), potendo intervenire una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti con conseguente impossibilità di procedere allaggiudicazione ovvero allesecuzione del contratto di appalto.

Ne viene, anche considerando il canone generale di cui allart. 83 comma 2 del vigente Codice dei contratti pubblici, secondo cui i criteri di selezione degli operatori economici partecipanti alle gare pubbliche devono essere attinenti e proporzionati alloggetto dellappalto nonché rispondere allinteresse pubblico di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, che la regola iuris di cui trattasi è logicamente concepibile e quindi valevole solo se riferita ai requisiti connessi ad affidamenti di durata pari o superiore a 3 anni.

Nel caso di specie, si è invece in presenza di un servizio di durata trimestrale, rinnovabile, sicchè la conclusione del primo giudice, relativa alla validità ai fini di cui si discute di un contratto di affitto di ramo di azienda di durata inferiore al triennio ma comunque di gran lunga superiore alla durata dellappalto, va senzaltro confermata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/06/2022 di Roberto Donati