Il ricorso avverso lesclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, laggiudicazione definitiva dellappalto, che costituisce latto che rende definitiva la lesione dellinteresse azionato dal soggetto escluso.
Lo ribadisce Consiglio di Stato, Sez. V, 24/05/2022, n. 4124 respingendo lappello:
Lappello è infondato.
Risulta incontestato che lappellante non abbia impugnato la sopravvenuta aggiudicazione in favore di …………… S.r.l. benché ne abbia pacificamente avuto conoscenza.
Come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso avverso lesclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, laggiudicazione definitiva dellappalto, che costituisce latto che rende definitiva la lesione dellinteresse azionato dal soggetto escluso; infatti leventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere laggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (cfr, fra le tante, Cons. Stato, III, 24 marzo 2021, n. 2501; 20 maggio 2020, n. 3200).
Invero, linteresse che un soggetto escluso da una gara pubblica fa valere è quello di conseguire laggiudicazione della gara, mentre rispetto ad esso la rimozione dellesclusione costituisce un passaggio solo strumentale; conseguentemente, data la relazione intercorrente tra esclusione ed aggiudicazione, anche questultima deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto di impugnazione dellaggiudicazione avrebbe come conseguenza linutilità di uneventuale decisione di annullamento dellesclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche laggiudicazione, che sarebbe affetta da uninvalidità ad effetto solo viziante, e non caducante e perciò non permetterebbe un reinserimento dellescluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile (cfr. Cons. Stato, V, 2 marzo 2021, n. 1783; 28 luglio 2015, n. 3708; 4 giugno 2015, n. 2759).
Nella fattispecie in questione, lImpresa ….. si è limitata ad impugnare in primo grado solo la revoca dellapprovazione della proposta di aggiudicazione nei suoi confronti, ma non laggiudicazione della gara alla controinteressata nel frattempo intervenuta, pacificamente dalla stessa conosciuta.
Ne consegue che lannullamento dellatto impugnato non rivestirebbe alcuna utilità per lappellante, atteso che non varrebbe a rimuovere anche laggiudicazione, che sarebbe affetta da uninvalidità ad effetto solo viziante, e non caducante. La carenza di interesse allazione rende, quindi, inesorabilmente improcedibile il ricorso di primo grado.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/05/2022 di Roberto Donati

