Servizio di riscossione coattiva dei tributi. Non è servizio di natura intellettuale!

Apr 22, 2022

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Il Tar Lombardia, nellaccogliere il ricorso incidentale ( oltre che quello principale ), stabilisce che il servizio di riscossione coattiva dei tributi non è un servizio di natura intellettuale. Per cui laggiudicataria doveva essere esclusa non avendo indicato i costi della manodopera nella propria offerta economica.

Esclusione dovuta anche se la documentazione di gara non conteneva specifica previsione in proposito.

Va segnalato tuttavia come lorientamento della giurisprudenza sui servizi di riscossione non sia uniforme: il Consiglio di Stato aveva stabilito infatti come il servizio di supporto alla riscossione delle entrate ( compresa la riscossione coattiva ) fosse da considerare come servizio di natura intellettuale (https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/servizio-di-supporto-riscossione-entrate-servizio-di-natura-intellettuale/).

Per cui occorrerà attendere sicuramente ulteriori decisioni per fare chiarezza.

Ecco la sintesi di Tar Lombardia, Sez. I, 21/04/2022, n. 897:

22.Il motivo è fondato.

23.Non è contestato in fatto che la ricorrente non abbia indicato i costi della manodopera nella propria offerta economica.

23.1. La difesa della ricorrente ha piuttosto giustificato tale omissione in ragione della natura intellettuale della prestazione oggetto dellappalto.

23.2. Tale argomentazione non convince il Collegio.

23.3. Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e allorganizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto lesecuzione di attività ripetitive che non richiedono lelaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma lesecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, sez. V, n. 1291 del 2021; idem n. 4806 del 2020).

23.4. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che ai sensi dellart. 4 del capitolato le attività richieste hanno in gran parte una connotazione fortemente automatica e ripetitiva, spesso eseguite attraverso supporti informatici.

Si pensi ad esempio allattività di individuazione dei beni aggredibili, espletabile attraverso la consultazione delle banche dati, e a tutta lattività di postalizzazione. Ed ancora lelaborazione dei flussi per il calcolo degli interessi, aggio e spese postali, la predisposizione, la stampa e linoltro delle comunicazioni, secondo le modalità di legge; la verifica delle anagrafiche dei debitori; la gestione degli eventuali sgravi e rimborsi, intesi come riduzione del carico disposto da Regione, e laggiornamento della relativa lista di carico; liscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati o alliscrizione di ipoteca sugli immobili o ad ogni altra azione a tutela del credito, laddove il debito rimanga insoluto, non sospeso o non sgravato.

E espressamente previsto che il concessionario disponga di un sistema informativo che consenta di gestire le attività oggetto del servizio.

23.5. Si tratta di attività che non richiedono un apporto eminentemente personale, anche perché le fasi decisionali a monte dei processi oggetto dellappalto rimangono in capo alla Regione (si pensi, ad esempio, agli sgravi e ai rimborsi, che presuppongono determinazioni assunte dalla Regione, sicchè lattività conseguente è meramente esecutiva).

23.6. In sintesi quindi non si può ravvisare nelloggetto del servizio di appalto unattività di carattere intellettuale, neppure in termini di prevalenza, sicchè non risulta giustificata lomissione dei costi della manodopera, in violazione dellart. 95 comma 10 del codice dei contratti.

23.7. Lomessa indicazione dei costi della manodopera non è neppure giustificabile alla luce della mancanza nella documentazione di gara della specifica previsione.

Ed invero la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in unofferta economica presentata nellambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta lesclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nellipotesi in cui lobbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara dappalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione (Consiglio di Stato sez. V, 22 febbraio 2021, n.1526).

Né nel caso di specie risultava non editabile lindicazione del costo della manodopera, inserito dalla controinteressata nella propria offerta.

23.8. La mancata indicazione del costo della manodopera da parte della ricorrente non risulta quindi giustificabile. La sua offerta avrebbe pertanto dovuta essere esclusa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/04/2022 di Roberto Donati