Linadempimento contestato dallappellante è consistito in un episodio unico, avvenuto nella fase di proroga del precedente contratto di appalto integralmente eseguito senza contestazioni e frutto di un mero errore materiale, cui limpresa ha posto tempestivo rimedio, dimostrando volontà collaborativa e ampia disponibilità nei confronti dellamministrazione.
Pertanto lepisodio contestato non può essere qualificato né come grave illecito professionale né come significativa o persistente carenza nellesecuzione di precedente contratto.
Il Consiglio di Stato, accoglie lappello stabilendo che:
2.4. Alla luce delle considerazioni esposte si giunge alla seguente conclusione: come si è detto, non vè dubbio che sia rimessa alla discrezionalità dellamministrazione la valutazione in punto di affidabilità delloperatore economico, ossia di formulare un giudizio prognostico sulla sua capacità di eseguire correttamente il contratto in affidamento alla luce delle sue pregresse vicende professionali (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223; in generale sul contenuto del giudizio dellamministrazione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307), ma è necessario che detto giudizio abbia a presupposto precise circostanze fattuali che dellaffidabilità delloperatore possano far dubitare: un grave illecito professionale (nel caso dellart. 80, comma 5, lett. c) ovvero significative o persistenti carenze nellesecuzione di precedente contratto (nel caso dellart. 80, comma 5, lett. c-ter).
Se lamministrazione giunge a dire inaffidabile un operatore che (sia stato accertato) non abbia commesso alcun grave illecito professionale né si sia reso colpevole di persistenti e significative carenze, il giudizio è di per sé illogico e arbitrario (vizi che il giudice amministrativo può ben conoscere cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 166).
Si tratta del punto centrale dellodierna controversia: è indiscutibile – come evidenziato dal giudice di primo grado e ritenuto ad un esame prima facie nellordinanza cautelare resa dalla Sezione – che il Comune di ……… abbia esposto nel provvedimento di revoca dellaggiudicazione ragioni di sfiducia nei confronti della …. s.p.a., ma è altrettanto vero che queste ragioni sono state desunte da una vicenda che per il suo sviluppo non portava in alcun modo a dubitare che quelloperatore sarebbe stato in grado di eseguire il contratto in affidamento.
In questo senso, la valutazione dellamministrazione costituisce non già un giudizio prognostico articolato sulla base di fatti concreti, ma una mera supposizione frutto di unerrata interpretazione delle circostanze fattuali, che non può giustificare conseguenze così rilevanti per limpresa quali lesclusione dalla procedura di gara con ogni ulteriore effetto (come liscrizione nel casellario A.n.a.c.).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/04/2022 di Roberto Donati

