Se i costi della manodopera sono ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile il bando va impugnato!

Mar 31, 2022

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Il ricorrente, gestore uscente del servizio posto a gara, con un primo ordine di censure lamenta che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante sarebbe troppo bassa e che lofferta economica della controinteressata sarebbe palesemente inadeguata a garantire il servizio

La stazione appaltante e laggiudicataria eccepiscono linammissibilità della censura in quanto il bando non è stato per questa parte tempestivamente impugnato.

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 30/03/2022, n. 2117 respinge il ricorso:

Leccezione è fondata.

Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di unofferta economicamente sostenibile.

Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base dasta insufficiente alla copertura dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto ammissibile limpugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante alla procedura per contestare lincongrua determinazione della base dasta tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente).

Daltra parte, come argomentato dai resistenti, il ricorrente ha comunque presentato una sua offerta il che costituisce indice della astratta remuneratività delle condizioni di gara.

Va poi rimarcato che rispetto alla stima dei costi della manodopera effettuati dalla stazione appaltante la controinteressata si è discostata solo dello 0,8 per cento e nel complesso lofferta non aveva i requisiti per essere considerata anomala ai sensi dellart. 97, comma 3 del d.lg. n. 50/2016 (circostanza questa pacifica e non contestata).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/03/2022 di Roberto Donati