Dopo che la Corte Costituzionale, con Sentenza 23 novembre 2021, n. 218 ( vedasi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/larticolo-177-del-codice-dichiarato-incostituzionale/) ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 177, comma primo, del d.lgs. n. 50 del 2016 e la conseguente illegittimità dei successivi commi 2 e 3, è stata travolta anche la disposizione (il terzo comma dellart 177) che demandava allANAC il compito di definire le modalità di verifica in merito allottemperanza degli obblighi di esternalizzazione dei concessionari.
Per cui le Linee Guida ANAC n. 11, recanti Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui allarticolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dellUnione Europea, vanno annullate.
Questo stabilisce Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2022, n. 2276:
Con il terzo motivo di appello vengono invece riproposti, nel merito, i motivi di impugnazione non esaminati dal primo giudice, con i quali, in estrema sintesi, si contesta la correttezza del principio, sotteso alle Linee-guida n. 11 (par. 2.1), per cui i contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dallarticolo 177 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per lesecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.
Tale principio si porrebbe infatti in contrasto con lo stesso disposto normativo e, comunque, sarebbe incompatibile con gli artt. 41 e 42 Cost. e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (di rilievo sia comunitario sia costituzionale ex art. 3, comma 1, Cost.), anche in relazione alla tutela costituzionale del lavoro (artt. 1, 3, 35 e 36 Cost.), in quanto imporrebbe allimpresa concessionaria un divieto assoluto di svolgere direttamente (e quindi, correlativamente, lobbligo, altrettanto assoluto, di esternalizzare) qualunque prestazione inerente alla concessione, con conseguente forzata dismissione delle proprie strutture interne preposte.
Il motivo devessere accolto (in particolare, il motivo n. 2 di censura della sezione III dellappello), alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dellart. 177 d.lgs. n. 50 del 2016, costituente il presupposto normativo legittimante lemanazione delle Linee-guida fatte oggetto di impugnazione.
Invero, lespunzione dellart. 177 nel suo complesso, unitamente alla norma della legge delega che ne era alla base – lart. 1, comma 1, lettera iii) della l. n. 11 del 2016 – per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. travolge anche la disposizione (il terzo comma dellart 177) che demandava allANAC il compito di definire le modalità di verifica in merito allottemperanza degli obblighi di esternalizzazione.
Le suddette Linee-guida, in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi ladozione e la persistenza, vanno dunque annullate.
Lappello va pertanto accolto e con esso – in riforma dellimpugnata sentenza – il ricorso originariamente proposto da ………….
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/03/2022 di Roberto Donati

