Il Tar Marche si esprime su un ricorso che evidenziava come laggiudicataria dovesse essere esclusa perché, alla data di presentazione dellofferta, non risultava essere iscritta nella c.d. White List presso la Prefettura di competenza così come prescritto dalla lex specialis di gara.
In realtà limpresa aveva presentato domanda e la Prefettura aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere con liscrizione richiesta, poiché, a suo giudizio, inerente ad attività non riconducibile ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.
Il ricorso viene respinto da Tar Marche, Sez. I, 28/02/2022, n. 121:
3.3 Anche volendo tuttavia sostenere che liscrizione avrebbe dovuto sussistere fin dalla data di presentazione della domanda, va osservato che la controinteressata aveva formulato la relativa istanza alla competente Prefettura di ……, evidenziando lesigenza di acquisirla per partecipare a procedure analoghe bandite da altri enti come risulta dalla relativa documentazione versata in atti.
La Prefettura riteneva invece che non sussistessero le condizioni per procedere con liscrizione richiesta, poiché, a suo giudizio, inerente ad attività non riconducibile ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012. Di ciò non può quindi essere rimproverato loperatore economico.
Come già rilavato dalla giurisprudenza amministrativa su controversia analoga Lassunto della ricorrente e le conseguenze che ne trae (esclusione del r.t.i. per mancata iscrizione nella white list) determinerebbero un esito paradossale in quanto la mancata iscrizione è dipesa non già dallassenza dei requisiti per ottenerla, bensì dal rifiuto delle Prefetture competenti in ragione della non appartenenza dellattività oggetto dellappalto ai settori sensibili di cui allart. 1 comma 53 della L. 190/2021, non potendo quindi la mancata iscrizione essere imputata alle imprese. (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 21/7/2021, n. 1775).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/02/2022 di Roberto Donati

