Nel respingere il ricorso avverso il bando di gara, il Tar Lazio ribadisce i principi in materia di fissazione di requisiti di partecipazione per appalti di forniture e servizi, ai sensi dellarticolo 83 del Codice, con particolare riferimento al comma 4.
La ricorrente censurava il bando, che individuava requisiti minimi di accesso eccessivamente restrittivi, ponendosi in aperta e reiterata violazione delle norme comunitarie e nazionali in chiave anticoncorrenziale.
Tar Lazio, Roma, Sez. I Bis, 15/02/2022, n. 1843 respinge il ricorso:
2.3 Quanto alla contestata richiesta di requisiti minimi di accesso eccessivamente restrittivi, osserva il Collegio che il codice appalti, in particolare lart. 83, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/16, consente per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, la possibilità di richiedere, nel bando di gara, che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dellappalto. Il successivo comma 5, per espressa previsione applicabile anche per gli appalti divisi in lotti, fissa un limite alla previsione di un fatturato minimo annuo, soglia peraltro derogabile in ragione di circostanze adeguatamente motivate rispetto ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per loperatore economico, singolo o in raggruppamento di cui allart. 45, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta dei requisiti di cui al comma 1, lett. b e c (rispettivamente, economico-finanziari e tecnico-professionali), necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Al riguardo, preliminarmente si ricorda che le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso lesercizio di unampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sullidoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e alloggetto dello specifico appalto. In definitiva, in sede di predisposizione della lex specialis di gara dappalto, lAmministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (Tar Campania, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 2185; Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; Tar Lazio, Sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008).
E, nello specifico, il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere posseduti (…) è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante (Tar Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144).
LA.N.A.C., con parere 794 del 19.7.2017, ha chiarito che costituisce principio generale e consolidato in materia quello secondo cui i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dellamministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nellazione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dellefficiente risultato del contratto e dunque dellinteresse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto alloggetto del contratto. Errerebbe lamministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dellaggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio delladeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati alloggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9 del 4 gennaio 2017).
Come già rilevato in tema di suddivisione in lotti, nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche della stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr., C.S. Sez. V, 17.7.2014, n. 3769), atteso che il concreto esercizio di tale discrezionalità rientra nel sindacato di legittimità solo allorquando risulti, in concreto, manifestamente illogico, arbitrario, sproporzionato, irragionevole o irrazionale rispetto alloggetto dellaffidamento, nonché evidentemente ed ingiustificatamente restrittivo della concorrenza (Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2815).
Sempre secondo lA.N.A.C., La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dellappalto e alle specifiche peculiarità delloggetto di gara (cfr. per tutti, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4170/2015; Sez. V n. 1599/2006) (parere n. 5 dell11 gennaio 2017)
Stando allorientamento prevalente nella giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; Id., Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305), il potere discrezionale della Stazione Appaltante nel definire requisiti di gara ed elementi di valutazione delle offerte incontra dei limiti intrinseci desunti dalla natura del contratto e dal suo valore e dei limiti estrinseci derivanti dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/02/2022 di Roberto Donati

