RTI viene escluso in quanto nella busta digitale dellofferta economica è presente documentazione riferita ad altra e diversa procedura di gara, in quanto i dati identificativi della gara riportati nella suddetta documentazione (codice CIG, n° procedura di gara e descrizione dellappalto) NON sono corrispondenti a quelli della procedura di cui trattasi.
Viene poi rilevata incongruenza fra la percentuale del ribasso inserita nel portale (ossia del 43%) con quanto dichiarato nella documentazione suddetta (ossia, 45%). Il RTI viene escluso perché lofferta presentata dal concorrente è irregolare ai sensi dellart. 59 comma 3°, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ( dunque irrispettosa dei documenti di gara).
Il ricorso avverso lesclusione viene respinto da Tar Sardegna, Sez. I, 09/02/2022, n.96:
6.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento di esclusione ritiene lofferta economica presentata dalla ricorrente irregolare perché irrispettosa dei documenti di gara ai sensi dellart. 59, comma 3 lett. a) del Codice con riferimento a due circostanze in fatto: la prima si riferisce allindicazione nellofferta di un CIG e di un numero di procedura non corrispondenti alla gara qui in esame; la seconda alla indicazione di due diverse percentuali di ribasso dellofferta nel sistema ……….. (43%) e nella documentazione presentata (45%).
7.La tesi di parte ricorrente per cui il primo profilo riguarderebbe elementi che nemmeno dovevano essere indicati nella documentazione e il secondo sarebbe risolvibile sulla base del par. 13.2 del disciplinare non può essere accolta, in quanto offre una visione solo parziale della problematica riscontrata dalla Commissione nellofferta presentata dalla ricorrente.
In tal senso infatti, emergono dalla documentazione versata in atti dalle parti resistente e controinteressata, circostanze probatorie idonee a considerare lofferta carente e contraddittoria nei suoi elementi essenziali e irrispettosa dei documenti di gara, segnatamente con riferimento a quanto prescritto al par. 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui impone lindicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi di manodopera.
Le incongruenze rilevate dalla Commissione infatti non possono essere considerate atomisticamente e, come tali, meri errori materiali o discrasie risolvibili sulla base della stessa lex specialis, bensì, globalmente considerate, appaiono incidere irrimediabilmente sul contenuto dellofferta economica presentata e sulla sua conformità al citato part. 17 del disciplinare.
Ciò si comprende muovendo dal secondo profilo contestato, la discrasia dei ribassi, che si connette poi a quello dellindicazione di CIG e numero di procedura non relativi alla gara in esame.
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È evidente pertanto come dalla documentazione depositata in gara dalla ricorrente, la stazione appaltante non fosse nelle condizioni di comprendere quali fossero gli elementi essenziali dellofferta economica presentata, risultando delle discrasie tra essi (ribasso – costi di manodopera – costi di sicurezza), che assumono rilievo escludente se si leggono in connessione con lindicazione espressa di un CIG e n. di procedura riferibile ad altra procedura di gara indetta da ………, con i cui parametri sarebbero invece coerenti.
Di tal che, vi è assoluta incertezza sul contenuto dellofferta economica presentata dalla ricorrente, in quanto, se è pur vero che lindicazione del CIG non è elemento essenziale dalla cui mancanza (e dunque anche erroneità) possa discendere lesclusione del concorrente, nondimeno nel caso di specie esso non rileva in quanto meramente erroneo.
Invero, letto in combinato disposto con lulteriore profilo del ribasso percentuale offerto del 45%, in discrasia con quello inserito nel Portale, ma preferito, dalla stessa ricorrente, ai sensi del par. 13.2 del disciplinare, emerge una generale contraddittorietà dei valori indicati per i costi di sicurezza aziendale e di manodopera, che sarebbero invece coerenti con quelli riferibili alla diversa gara il cui CIG è stato indicato nellofferta.
Risulta perciò provata la circostanza, posta a base del provvedimento di esclusione, di offerta riferita ad altra e diversa procedura di gara e da ciò non può che discenderne lassoluta non conformità alle indicazioni richieste dalla lex specialis (par. 17 disciplinare) in merito allesatta indicazione agli elementi essenziali dellofferta economica, risultando perciò lofferta irregolare ai sensi dellart. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti.
11.Vale infine rilevare come non possa essere validamente invocato neppure lo strumento del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità riscontrate e riportare a coerenza lofferta, in quanto si tratterebbe di intervenire, modificandoli, sui valori indicati nellofferta economica.
In senso contrario, senza neppure dover richiamare la problematica relativa allindicazione separata dei costi di manodopera nellofferta, è infatti il chiaro disposto dellart. 83, comma 9 del Codice dei Contratti, per cui il soccorso istruttorio è escluso per le irregolarità afferenti allofferta economica, come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso, lincompletezza e lincertezza dellofferta economica, laddove non consente lindividuazione certa del ribasso offerto, concreta una mancanza di un elemento essenziale, non sanabile con il soccorso istruttorio, Ne consegue che la Stazione appaltante giammai avrebbe potuto desumere la volontà negoziale dellofferente attraverso la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, pena la violazione dellart. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (da ultimo e tra le tante T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 7 ottobre 2021, n. 10276).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/02/2022 di Roberto Donati

