Si riporta di seguito larticolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4- Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse allemergenza da COVID-19, nonche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008), pubblicato nella GU n.21 del 27-1-2022.
Da evidenziare come larticolo 29 si applichi indistintamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dunque non solo agli appalti di lavori.
Da segnalare altresì ( comma 11) come, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possano, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dellarticolo 23, comma 16 del Codice, incrementare autonomamente ( o ridurre ) le risultanze dei prezzari regionali, sulla base degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili su base semestrale.
Art. 29
Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1.Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dellemergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora linvio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) e obbligatorio linserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dallarticolo 106,comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga allarticolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nellanno di presentazione dellofferta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
2.LIstituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita di cui allarticolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dallIstituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun semestre.
3.La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.
4.A pena di decadenza, lappaltatore presenta alla stazione appaltante listanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica leventuale effettiva maggiore onerosita subita dallesecutore, e da questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dallesecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dellofferta. Il direttore dei lavori verifica altresi che lesecuzione dei lavorisia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita provata dallesecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dallesecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all80 per cento di detta eccedenza.
5.Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di presentazione dellofferta.
6.La compensazione non e soggetta al ribasso dasta ed e al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7.Per le finalita di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all1 per cento del totale dellimporto dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonche le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi dasta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui allarticolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il decreto previsto dallarticolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi, le modalita di accesso al fondo per le finalita di cui al presente comma.
9.Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito delladozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui allarticolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10.Il Fondo di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e incrementato di 40 milioni di euro per lanno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui allarticolo 34-ter, comma 5, della legge 31dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili.
11.Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dellarticolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
12.Al fine di assicurare lomogeneita della formazione e dellaggiornamento dei prezzari di cui allarticolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dellIstituto nazionale di statistica, nonche previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
13.Per le medesime finalita di cui al comma 1, allarticolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dellaccesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sullincidenza dei materiali presenti allinterno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2022 di Roberto Donati

