Affidamento diretto di lavori ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, con lettera di invito finalizzata a richiedere a taluni operatori economici la formulazione della loro migliore offerta, esprimendo una percentuale di sconto sullimporto totale di euro 92.500,00 delle opere previste nel computo metrico.
La stazione appaltante stabiliva altresì che leventuale affidamento sarebbe stato disposto anche nel caso in cui fosse pervenuto un solo preventivo, purché ritenuto conveniente ed idoneo.
Veniva quindi esperita una gara telematica cui partecipava limpresa ricorrente, offrendo il ribasso dell1% sullimporto di euro 92.000,00 di lavori.
Dopo la determina di aggiudicazione ( con cui era prevista, data lurgenza, la consegna anticipata dei lavori) il responsabile unico del procedimento richiedeva poi allaggiudicataria la produzione della documentazione utile ai fini della stipula del contratto di appalto. Limpresa provvedeva, dunque, ad effettuare gli adempimenti richiesti, compresi il versamento dei diritti di segreteria e la stipula della polizza assicurativa.
Tuttavia, con apposita nota a firma del Sindaco, veniva comunicato che lAmministrazione comunale, al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici intendeva revocare la determinazione di aggiudicazione.
E con successivo provvedimento del responsabile dellufficio tecnico veniva revocata in autotutela ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990 la determina di aggiudicazione.
Il ricorso avverso la revoca viene accolto da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27/12/2021, n.2363:
4.1. Può quindi operarsi il vaglio delle residue censure, risultando fondato, con valenza assorbente, il prospettato vizio di difetto di motivazione.
Rileva sul punto il Collegio che secondo costante e condivisibile giurisprudenza il provvedimento di revoca dellaggiudicazione definitiva di una gara dappalto deve fornire una motivazione specifica e adeguata con riferimento ai presupposti previsti dallart. 3 L. n. 241/1990, avuto riguardo alla consistenza e allintensità dellinteresse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dellatto originario, cosicché lindicazione delle ragioni sottese alla revoca devessere profonda e convincente, dando conto altresì dei motivi della prevalenza dellinteresse pubblico sullinteresse del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2019, n. 4461; T.A.R. Valle dAosta, Sez. I , 13 luglio 2018, n. 36).
Applicando i riportati enunciati ermeneutici alla fattispecie in esame, emerge che latto di autotutela si sia limitato a motivare la revoca dellaggiudicazione solo al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici, con un evidente deficit motivazionale, considerata, per un verso, la genericità del mero richiamo a tali principi e, per altro profilo, avuto riguardo allo stato di avanzamento della procedura selettiva, per la quale era stata programmata, successivamente allaggiudicazione definitiva, la consegna anticipata dei lavori.
In senso contrario non possono assumere rilievo gli assunti difensivi della resistente p.a., secondo i quali latto di ritiro sarebbe giustificato dallesigenza di garantire il principio di rotazione, posto che tale giustificazione, non presente negli atti avversati, si risolve in uninammissibile motivazione postuma.
5.La domanda caducatoria è pertanto fondata, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di ritiro dellaggiudicazione.
6.In ordine, poi, alla domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalla ricorrente, essa va disattesa, in quanto lannullamento del provvedimento di revoca dellaggiudicazione risulta pienamente satisfattivo dellinteresse dellesponente, implicando la piena riespansione degli effetti della determina di aggiudicazione ……….
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/12/2021 di Roberto Donati

