La parte ricorrente sostiene che le referenze bancarie presentate dallaggiudicataria siano troppo generiche e, perciò, inidonee.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 17/12/2021, n. 8054 respinge il ricorso, evidenziando come il requisito delle referenze bancarie debba essere letto in modo non restrittivo:
3.2. In merito, occorre premettere che entrambi i soggetti che hanno reso tali referenze bancarie rientrano tra gli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 come richiesto.
Resta, allora, la questione relativa allidoneità delle referenze bancarie. Ebbene, luna, resa dallistituto bancario ……, attesta che la xxx intrattiene rapporto di conto corrente …condotto con regolarità e correttezza, laltra, resa dalla ……., attesta che la xxx è cliente e che non vi sono rilievi a carico della medesima.
Il Collegio ritiene che il requisito delle referenze bancarie vada interpretato in modo non restrittivo in accordo con il principio del favor partecipationis. Del resto, lart. 86 co. 4 d.lgs. 50/2016 (cd. codice appalti) in combinato disposto con la parte I dellallegato XVII al medesimo codice appalti prevede che di norma la solidità finanziaria vada dimostrata mediante alcuni mezzi di prova e, in particolare, con: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento delloperatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dellappalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o allavvio delle attività delloperatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
La disposizione, peraltro, va intesa nel senso che di norma debba essere impiegato solo uno dei mezzi di prova richiesti e tanto ha condotto la giurisprudenza a consentire la presentazione di un mezzo alternativo persino in mancanza di unespressa previsione del bando (v. T.A.R. Palermo sez. III, 04/08/2020, n.1753 nonché T.A.R. Roma, sez. III, 15/03/2021, n.3103) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta dei bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.S., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021).
3.3. Nel caso di specie, peraltro, oltre alle referenze bancarie è stato documentato un fatturato specifico notevolmente superiore al minimo richiesto (oltre 4.700.000,00 euro a fronte del fatturato minimo richiesto di 1.604.633,625) ed è stata, altresì, prodotta una polizza assicurativa contro i rischi professionali come pure consentito dal bando sia pur nel caso di giustificata impossibilità a presentare le referenze bancarie.
Il quadro che emerge dalle circostanze appena esposte giustifica ampiamente la valutazione della Stazione appaltante in merito alla solidità finanziaria dellimpresa per diversi ordini di ragioni.
3.4. In primo luogo, è sostenibile che il fatturato specifico fosse da solo sufficiente a dimostrare il requisito. Come si è detto, la norma di riferimento, infatti, (art. 86 co. 4 cod. appalti, cit.) stabilisce che la regola sia la presentazione di uno solo dei mezzi di prova richiesti e il disciplinare, pur prevedendo, due distinti mezzi di prova non precisa se essi debbano essere intesi in modo alternativo e, quindi, disgiunto o in modo cumulativo.
Alla luce dei principi sopra esposti e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare preferibile ritenere che i mezzi di prova potessero essere intesi in modo alternativo di talchè la dimostrazione del fatturato specifico ampiamente superiore poteva ritenersi sufficiente (come sostenuto dalla Stazione Appaltante nelle proprie difese).
3.5. In secondo luogo, anche volendo prescindere dalla conclusione appena raggiunta, va rammentato che le idonee referenze bancarie vanno intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nelladempimento degli impegni assunti con listituto, lassenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per laggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili (C.d.S., sez. V, n. 2910/2020; v. anche C.d.S., sez. III, Sent. n. 2507/2021).
Ebbene, nel caso di specie, due istituti abilitati hanno attestato, appunto, che la xxx conduce regolarmente i rapporti intrattenuti con essi. La genericità delle dichiarazioni, quindi, non ne inficia la pregnanza. Lassenza di irregolarità o di scoperti nel rapporto di conto corrente con ……… e lassenza di rilievi nei rapporti intrattenuti con la ……….. s.p.a. sono elementi che rilevano nel senso di dimostrare, nei limiti di quanto osservato dai due istituti, la correttezza e la solidità della xxx. La circostanza che la …….. svolga attività di garanzia come asserito dalla parte ricorrente non sminuisce il valore dellattestazione in quanto lassenza di rilievi da parte del garante/fideiussore è elemento di sicuro valore.
3.6. In terzo luogo, va osservato che la xxx, pur senza addurre i giustificati motivi richiesti dal disciplinare, ha cautelativamente prodotto una valida polizza assicurativa e tanto vale a corroborare ulteriormente la valutazione positiva in merito alla solidità finanziaria della medesima.
3.7. Infine, alla luce degli elementi descritti, quandanche si fossero ritenute generiche le referenze bancarie, si sarebbe dovuto far riferimento allistituto del soccorso istruttorio (art. 83 co. 9 cod. appalti) in relazione ad una mera irregolarità non afferente allofferta tecnica o a quella economica.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/12/2021 di Roberto Donati

