Lostensione documentale non può essere finalizzata allesercizio di un controllo delloperato dellamministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che linteresse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dellamministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636).
Lo ribadisce il Tar Abruzzo su un vicenda in cui impresa edile, non essendo mai stata destinataria di inviti da parte di stazione appaltante nel periodo 2020/2021, impugnava, chiedendone lannullamento, il silenzio rifiuto oppostole dalla stessa sulla richiesta di accesso agli atti e provvedimenti adottati per le gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2020-2021.
Secondo limpresa lo svolgimento a titolo professionale dellattività relativa agli atti richiesti legittimava senza dubbio la richiesta di accesso.
La stazione appaltante, opponendosi al ricorso, sostiene di aver sempre dato adeguata pubblicità a tutte le fasi delliter procedimentale funzionale al conferimento di appalti pubblici tramite pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dellente nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il ricorso comunque non è ammissibile in quanto finalizzato ad un controllo generalizzato delloperato della pubblica amministrazione, allo scopo di individuare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, ed anche a voler configurare listanza quale accesso civico generalizzato il ricorso sarebbe inammissibile non configurandosi un silenzio con valore legale di rigetto e non potendo comunque riconoscersi un uso strumentale dellaccesso civico per conseguire un vantaggio personale.
Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 03/12/2021, n. 501 respinge il ricorso:
RILEVATO
che questo T.a.r. in precedenti casi analoghi al presente aveva riconosciuto in capo alla ricorrente per analoghe istanze di accesso la sussistenza della legittimazione e linteresse diretto concreto ed attuale ed aveva respinto le eccezioni di genericità ed emulatività sollevate dalle parti intimate;
che con la pronuncia n.1780 del 2.03.2021 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questo T.a.r. n. 16/2019 relativa ad un caso analogo al presente, ed ha ritenuto la natura esplorativa dellistanza, come tale vietata dallart. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, con la motivazione che: Lostensione documentale non può infatti essere finalizzata allesercizio di un controllo delloperato dellamministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che linteresse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dellamministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636). Neppure è idoneo a superare tale fondamentale obiezione lassunto dellappellante secondo cui listanza di accesso era limitata alla richiesta degli atti preliminari degli affidamenti intervenuti nel periodo 2014-2019, con riguardo ad appalti (non è indicato neppure se solo di lavori) di valore inferiore e superiore ad euro 40.000,00, trattandosi pur sempre di unistanza generica, con perimetro temporale dilatato, che avrebbe comportato unattività di ricognizione non esigibile dallamministrazione;
che, pur avendo parte ricorrente circoscritto nella fattispecie la richiesta ostensiva ai soli atti adottati nel periodo 2020-2021 il ricorso non si sottrae alla censura di genericità dal momento che, per laccesso in funzione difensiva, lAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 19/2020, ha chiarito che in tal caso occorre che linteressato dimostri la strumentalità ossia la necessità dell acquisizione degli atti richiesti ai fini della cura e difesa di un proprio interesse giuridico cosa che nella specie non è specificata nella richiesta ostensiva;
che, richiamate le argomentazioni della pronuncia dappello, va quindi dichiarata linammissibilità del ricorso sub specie di accesso documentale;
che del pari, anche valutando listanza come accesso civico, il ricorso è infondato, poiché parte ricorrente con il ricorso non ha lamentato al riguardo la violazione dellobbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dellente;
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/12/2021 di Roberto Donati

