Prestazioni che non rientrano tra quelle soggette ad obbligo di iscrizione nella “white list”. La clausola del bando che richiede comunque l’iscrizione è nulla

Nov 16, 2021

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Appalto per servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario

Il bando ed il disciplinare di gara richiedono, quale requisito di partecipazione, la Iscrizione alla white list della Prefettura competente o dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco (cfr. circolare ministero dellInterno prot. 25954 del 23.3.2016 e dpcm 18.4.2013 come aggiornato dal dpcm 24.11.2016 ss.mm.ii.).

Limpresa ricorrente era risultata aggiudicataria di due lotti ma la stazione appaltante, nelle more della fase di comprova dei requisiti, aveva rilevato la mancanza della iscrizione nella white list. Dopo richiesta di chiarimenti limpresa aggiudicataria viene esclusa e laggiudicazione revocata.

Tar Campania, Salerno, Sez. II, 15/11/2021, n.2439 accoglie il ricorso:

Il punto di partenza dellanalisi, come testualizzato nel contesto della prima censura, è rappresentato dallillegittimità del bando e del disciplinare di gara, nella parte in cui, introducendo il requisito delliscrizione della concorrente nella cd. white list tenuta dallU. T. G., hanno violato il principio della tassatività delle cause desclusione dei concorrenti dalle procedure ad evidenza pubblica, ex art. 83 comma 8 d. l.vo 50/2016: Al fine di dimostrare lillegittimità della clausola di esclusione è necessario premettere che la predeterminazione dei requisiti di partecipazione attiene alla discrezionalità della stazione appaltante, consentendo la legge che i bandi di gara possano prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore. Il principio di tassatività consente di escludere i candidati soltanto nei casi di inadempimento delle prescrizioni previste e tipizzate dallo stesso decreto legislativo o dal regolamento, senza la possibilità di prevedere nei bandi di gara ulteriori cause di esclusione. Anche sulla base dellart. 83 comma 8 del D. lgs. 50/2016, il principio di tassatività delle cause di esclusione, comminando la nullità delle previsioni della lex specialis tutte le volte che la stazione appaltante abbia introdotto cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate (T. A. R. Toscana, Sez. I, 8/03/2018, n. 356).

Tale consolidato principio va declinato, nella specie, con lart. 1, comma 53, della l. 6.11.2012, n. 190, che dispone: 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: [a)] [b)] (abrogate) c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nella specie, le attività oggetto dellappalto, come dettagliatamente riportate in narrativa, non rientravano in nessuna delle attività imprenditoriali cd. sensibili, di cui al prefato elenco, da ritenersi tassativo, con la conseguenza (cfr. T. A. R. Lazio – Latina, Sez. I, 19/12/2020, n. 484) che: Non deve essere esclusa dalla procedura di gara laggiudicataria che, in sede di compilazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante, abbia reso una dichiarazione non corrispondente al vero in ordine alliscrizione/presentazione di domanda di iscrizione allelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list), istituito presso la Prefettura della provincia presso cui la stessa ha sede, laddove lattività oggetto dellappalto non rientri nelle categorie individuate dall art. 1 comma 53, l. 6 novembre 2012 n. 190 , per le quali è prevista la suddetta iscrizione.

La circostanza suddetta, dellestraneità delloggetto dellappalto ai settori economici sensibili, come delineati sopra, supera, ad avviso del Collegio, laltra circostanza, desumibile dal provvedimento gravato in epigrafe sub a), per la quale liscrizione nella white list era pretesa, nella specie, dalla S. A., in ragione delloggetto sociale della ricorrente, consistente nellesercizio dellattività di noli a caldo (e, prima di noli a freddo di macchinari).

Ne alcunché, in senso contrario, è stato dedotto dalle parti, pubbliche e private (imprese controinteressate), intimate, non costituite in giudizio, con la conseguenza che tale condotta processuale ben può essere valutata, dal Tribunale, quale argomento di prova, ex art. 64, comma 4, c. p. a., della fondatezza della superiore censura, di parte ricorrente.

Ne consegue la fondatezza della prima e della seconda doglianza, in parte qua, espresse in ricorso (segnatamente, quanto alla seconda, è fondato largomento secondo cui, in considerazione della nullità ed inefficacia della clausola disciplinare relativa alliscrizione nellelenco delle white list, la dichiarazione resa dalla ricorrente, in sede di partecipazione, è del tutto ininfluente e, pertanto, non può essere definita falsa), da ritenersi assorbenti delle ulteriori doglianze, ivi sollevate, con il conseguente accoglimento del gravame ed annullamento dellatto gravato, in epigrafe sub a).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/11/2021 di Roberto Donati