Il subappalto e lesclusione dalla gara
Il divieto indiscriminato al ricorso del subappalto nelle procedure di gara non è conforme alla normativa vigente. Lo ha ribadito lAutorità Nazionale Anticorruzione nella seduta di Consiglio del 20 ottobre 2021 in riferimento al caso sollevato da un imprenditore escluso da una gara per aver indicato nellofferta economica lintenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella misura non superiore del 40%.
Anac non solo ha dichiarato divieto assoluto di porre clausole che vietino luso di subappalto, ma ha stabilito non conforme alla normativa di settore lesclusione dalla gara delloperatore economico che ne ha manifestato lintenzione. Tale esclusione risulta nulla, motiva Anac, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere dinvito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di Legge.
Quanto sostenuto da Anac è avvalorato anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato (N. 8088/2019) e della Corte di Giustizia (26 settembre 2019), la quale ha addirittura censurato il limite quantitativo al subappalto in quanto si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire laccesso alle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Questo soprattutto se il divieto di subappalto viene stabilito in maniera astratta e in una determinata percentuale, a prescindere dalla capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi in questione.
Pertanto lAutorità Anticorruzione ribadisce che il divieto assoluto di subappalto si ponga in contrasto con lobiettivo di facilitare laccesso al mercato delle imprese, ostacolando lesercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte.
Fonte: ANAC del 08/11/2021

