Durata dell’accordo quadro ed estensione temporale dei contratti esecutivi

Ott 4, 2021

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Da segnalare la Sentenza del Tar Emilia Romagna, che fa il punto sullaccordo quadro e lestensione temporale dei contratti esecutivi.

La ricorrente, infatti, impugnando il disciplinare di gara, si duole della violazione dellart. 95 commi 6 e 10-bis del D. Lgs. 50/2016, e dellinosservanza dellart. 30 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, poichè il valore indicato nella convenzione è del tutto aleatorio, frutto di una stima del fabbisogno presumibile che non vincola le Aziende pubbliche nei confronti dellaggiudicatario.

Nello specifico:

– la convenzione è valida 12 mesi (con facoltà di risoluzione immediata) mentre gli ordinativi di fornitura avranno durata fino a 60 mesi;

– dette previsioni rendono aleatorio il quadro di regole della competizione e limpresa partecipante non ha certezza alcuna di fatturato, mentre le spese fisse restano invariate;

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 01.10.2021, n.816 respinge il ricorso ricordando che:

La prospettazione non merita condivisione.

3.1 Ai sensi dellart. 3 comma 1 lett. iii del D. Lgs. 50/2016, laccordo quadro è laccordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste, per cui il concorrente aggiudicatario stipulerà contratti specifici secondo le esigenze delle singole amministrazioni. Queste ultime mantengono la propria autonomia nella determinazione della durata del rapporto, che può essere differente da quella dellaccordo quadro a monte.

3.2 Come ha osservato T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 18/5/2020 n. 840 (nel richiamare la giurisprudenza del giudice dappello e del giudice comunitario) … è nella disciplina degli accordi quadro che le fonti comunitarie stabiliscono a quali condizioni il contratto stipulato fra unamministrazione aggiudicatrice (sia essa o meno una centrale di committenza) ed un operatore economico allesito di una gara possa essere utilizzato da amministrazioni aggiudicatrici diverse, prevedendo che queste debbano essere chiaramente individuate nellavviso di indizione di gara (art. 33 comma 2 direttiva 24/2014) anche quando la stessa venga bandita da una centrale di committenza … (T.A.R. per la Toscana, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 783). Declinato in simili termini, il contratto quadro realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel vincolare la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti …. Da esso discende … non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nellinteresse e secondo le esigenze dellamministrazione (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455) (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7/1/2021 n. 89).

3.3 In buona sostanza, è fisiologica la distinzione tra la durata dellaccordo quadro e lestensione temporale dei contratti esecutivi. Ad avviso del Collegio, poi, la determinatezza delloggetto è garantita dallindicazione approssimativa del fabbisogno, costruito sulla base dei dati storici. Limporto indicato è pari a 66.305.040 €, mentre il capitolato tecnico (cfr. pag. 10) rinvia agli allegati per la descrizione puntuale: così sono richiamati le specifiche tecniche della biancheria piana, i consumi indicativi annui suddivisi per ambiti territoriali, oltre alla campionatura (allegato 5.2); allo stesso modo si procede per la materasseria (allegato 5.3), biancheria confezionata personale e colori qualifiche (all. 5.5), biancheria confezionata 118 e elicotteristi(all. 5.6), composizione divise personale (all. 5.7), biancheria confezionata antipulviscolo (all. 5.9), etc.

In tal modo non si registra una totale incertezza, potendo i quantitativi essere stabiliti con buona approssimazione sulla base delle necessità che la singola Azienda Sanitaria ha manifestato nel corso degli ultimi anni, in rapporto ai servizi erogati. La stazione appaltante ha formulato stime orientative per larco temporale delineato, e lelaborazione non appare concretamente messa in dubbio.

3.4 Come ha statuito questa Sezione (cfr. sentenza 21/4/2021 n. 417, che risulta appellata ma non sospesa in sede giurisdizionale) <>.

3.5 Lunico elemento da cui non si può prescindere e che va indicato, in sintonia con la decisione della Corte di Giustizia UE sez. VIII – 19/12/2018 (causa C-216/2017), è il massimale che ogni Azienda può chiedere allappaltatore. Come ha rammentato C.G.A. Sicilia – 17/2/2020 n. 127, <>.

A cura di Roberto Donati giurisprudenzappalti.it del 01/10/2021