La ricorrente evidenzia che laggiudicataria presenterebbe una soluzione di continuità nel possesso della attestazione SOA necessaria per la partecipazione alla gara, non avendo stipulato il contratto con la SOA per il rinnovo dellattestazione relativa al possesso della qualificazione almeno 90 giorni prima della scadenza dellattestazione in suo possesso, come previsto dallart. 76, comma 5, DPR n. 207 del 2010.
Tar Toscana, Sez. II, 29/09/2021, n. 1232 respinge il ricorso:
12 – Lart. 76, comma 5, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (ancora vigente in forza della previsione di cui allart. 216, comma 14, d.lgs. n. 50 del 2016) stabilisce quanto segue: Lefficacia dellattestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui allarticolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, limpresa che intende conseguire il rinnovo dellattestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con unaltra autorizzata allesercizio dellattività di attestazione. Il disposto letterale della norma è nel senso che almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di validità dellattestazione di qualificazione limpresa interessata deve stipulare un nuovo contratto volto al rinnovo dellattestazione medesima. Tuttavia linterpretazione emersa in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7178/2020), ferma restando la presenza del termine decadenziale di novanta giorni, mira a valorizzare, al pari della stipula del contratto, anche un più generale essersi attivato delloperatore interessato nel suddetto termine, avviando contatti con la SOA aventi esplicito significato di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dellattestazione in scadenza. Il Collegio ritiene di condividere questa lettura meno rigida del dato normativo, non essendo rinvenibile un apprezzabile interesse per differenziare le due ipotesi, a condizione che lattivarsi delloperatore economico presso la società di attestazione sia esplicito ed inequivoco. Nel caso di specie la documentazione versata in giudizio dalle parti resistenti risulta confermare che questa attivazione ci sia stata nei termini richiesti dalla legge. Dalla stessa risulta infatti che la società di attestazione abbia informato la controinteressata della prossima scadenza dellattestazione e che questultima abbia preso contatti volti alla produzione della documentazione necessaria alla conferma dellattestazione. Nel complesso dei documenti versati quello più probante circa la sussistenza di contatti per rinnovare la qualificazione e la concretezza dellattivazione della società controinteressata è la mail del 17 dicembre 2020 in cui lIstituto bancario trasmette allImpresa ….. la lettera di referenze per attestazione SOA; tale mail dimostra infatti che la ricorrente ha avanzato esplicita richiesta alla banca per ottenere una lettera di referenze in funzione del rinnovo dellattestazione SOA e che tale attivazione è avvenuta nel termine legale. Ad avviso del Collegio, dunque, risulta provato che la ……………….. si è attivata in termini per ottenere il rinnovo dellattestazione SOA e ciò è sufficiente a garantire la continuità della attestazione stessa ai sensi dellart. 76, comma 5, del DPR n. 207 del 2010, dovendosi ritenere equivalente leffettiva acquisizione del rinnovo nel termine normativamente stabilito e la seria attivazione dellimpresa nello stesso termine, cui è seguito, prima della scadenza della precedente, il rilascio di nuova attestazione SOA.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/09/2021 di Roberto Donati

