Lappellante deduce tra i vari motivi che, sulla base del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economico finanziaria vi era lo avere idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993 e che la referenza bancaria presentata dallaggiudicatario risultava rilasciata da una sola impresa.
Poiché laggiudicatario è costituito in A.T.I. orizzontale, in cui tutti gli operatori sono solidalmente responsabili per lesecuzione dellopera, entrambi avrebbero dovuto dar prova della loro capacità economico-finanziaria mediante presentazione di distinta referenza bancaria.
Consiglio di Stato, Sez. V, 29/09/2021, n. 6542 respinge lappello stabilendo che:
2.1. Anche tale motivo è infondato, per un argomento di fondo sostanzialmente sovrapponibile a quello svolto sub 1: il raggruppamento temporaneo di imprese è, ai fini della procedura di gara, da intendersi come unitario operatore economico.
Ne segue che, in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti allassociazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 18).
Più ampiamente: il raggruppamento temporaneo evoca la nozione di un raggruppamento di scopo, con funzione pro-concorrenziale (nella misura in cui consente la partecipazione alla gara di imprese medio-piccole), che dà luogo ad unaggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per lo svolgimento di unattività, limitatamente al periodo necessario al suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.
In tale contesto, non assume rilievo neppure la (nuova) obiezione dellappellante secondo cui si verterebbe al cospetto di un appalto misto di lavori e forniture, in quanto tale sua connotazione, non evincentesi peraltro dalla lex specialis, inciderebbe, se del caso, sui requisiti di qualificazione (idoneità tecnico-professionale), e non già, almeno in via diretta, sui requisiti di capacità economico-finanziaria.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/09/2021 di Roberto Donati

