Il Consiglio di Stato segna un perimetro all’accesso civico generalizzato

Set 29, 2021

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Con la sentenza 6 settembre 2021, n. 6220, sez.III, il Consiglio di Stato pone la questione dellaccesso civico generalizzato evidenziando come possa esistere un limite insuperabile alla possibilità di visionare dati che lamministrazione non possiede direttamente ,soprattutto nei casi in cui dovrebbe approntare un lavoro spropositato per reperirli.

Partiamo dallaccesso civico generalizzato, disciplinato dallart. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che al co. 2 puntualizza : Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullutilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dallart. 5-bis ; tale procedimento consente dunque la possibilità di esposizione di atti/dati in possesso della pubblica amministrazione ai fini della conoscenza, ovvero di garantire la possibilità di avere cognizione dellazione amministrativa e dellutilizzo dei soldi pubblici.

I Giudici, nella fattispecie trattata, evidenziano come il perimetro dellaccesso, nello specifico accesso civico generalizzato, resta delimitato alla disponibilità delle informazioni richieste, dovendosi escludere ogni qualvolta lAmministrazione debba impegnarsi in attività eccessivamente onerose e paralizzanti dellordinaria attività amministrativa, contrarie al principio di buon andamento ed economicità dellazione amministrativa, per la raccolta di informazioni di cui non dispone direttamente e immediatamente e che, in ogni caso, sono già pubbliche.

In conclusione, secondo la sentenza, e come già ampiamente evidenziato (vd Consiglio di Stato, sez. V, sent. 04/01/2021, n. 60), è data facoltà agli Enti di respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro  senza nulla aggiungere alle finalità di trasparenza e al diritto allinformazione dei cittadini che rappresentano la ratio dellart. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/20163.

Autore: Redazione TuttoGare del 29/09/2021