Larresto di T.A.R. Lombardia si pone nel solco di un orientamento consolidato in materia di rapporto tra qualificazione e subappalto necessario o qualificante, ovvero che consente di partecipare alla gara senza qualificazione specifica in una categoria scorporabile, ampliando la qualificazione nella categoria prevalente e, nel contempo, dichiarando il subappalto della categoria scorporabile mancante. Incidentalmente si deve notare che dopo lentrata in vigore dellarticolo 49 del decretolegge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dellarticolo 105, comma 2, del Codice dei contratti (nel doppio regime, uno applicabile fino al 31 ottobre 2021 e laltro a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del predetto articolo 105), ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette superspecializzate o s.i.o.s. elencate allarticolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie lunica distinzione riguarda lavvalimento (vietato per le prime dallarticolo 89, comma 11, del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto. Di conseguenza la conclusione del Collegio milanese (seppure nel caso di specie riguardasse la categoria OG10, non s.i.o.s.) è pacificamente riferibile a tutte le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Larresto del T.A.R. conferma, inoltre, la non sanabilità mediante soccorso istruttorio della carenza di qualificazione anche se causata da una errata dichiarazione in materia di subappalto (nel caso di specie dalla dichiarazione non era possibile rilevare con apprezzabile certezza che il subappalto fosse in grado di sopperire allattestazione SOA mancante nella categoria scorporabile OG10 a qualificazione obbligatoria)
A cura di Bosetti Gatti & Partners

