Il Consiglio di Stato ribadisce come sia possibile lavvalimento della Certificazione di Qualità purché lausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.
Ecco le motivazioni con le quali Consiglio di Stato, Sez. V, 03/09/2021, n. 6212 respinge lappello avverso la sentenza di primo grado :
8. Tanto evidenziato, non possono anzitutto essere accolte le censure articolate con il primo motivo di gravame.
8.1. Il Disciplinare di gara prevedeva che lavvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente ed indissolubilmente connesso alla pertinente attestazione SOA delloperatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione di qualità.
A tale proposito giova evidenziare che lart. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ….i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui allarticolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dallANAC. Lattività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo lassenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nellesercizio dellattività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dellarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; mentre il successivo comma 4 alla lett. c) dispone che gli organismi di cui ai comma 1 attestano:……c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della seria UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Lart 63 del D.P.R. n. 207/2010 prevede poi che 1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dellarticolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. 2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dellimpresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
8.2. Come emerge dalle norme sopra richiamate le imprese che partecipano alle gare per laffidamento di lavori pubblici devono essere munite di idonea attestazione SOA, la quale implica che la stessa impresa sia munita di apposita certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e riferita agli aspetti gestionali dellimpresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
In sostanza la disciplina recata dalla su indicate norme prevede che gli esecutori di opere pubbliche provino i requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA per categorie e classifiche idonei ai lavori da assumere: dal canto loro, gli organismi di attestazione, nel momento in cui rilasciano la relativa certificazione, attestano lidoneità di un operatore economico ad eseguire lavori fino alla concorrenza della classifica assegnata, nonché il possesso delle certificazioni di qualità da parte degli operatori economici muniti di SOA.
Ne segue che lavvalimento dellattestazione SOA in una determinata categoria e classifica presuppone anche lavvalimento delle procedure operative di qualità secondo la normativa europea di riferimento, connesse alla categoria di lavorazione e relativa classifica messa a disposizione dallausiliario, la cui coerenza con gli aspetti gestionali dellimpresa riferiti alle categorie e classifica, per cui viene riconosciuta la SOA, è attestata proprio dallorganismo certificatore accreditato ai sensi delle norme europee. Ed infatti, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2932) ha chiarito che, di regola, è lattestazione SOA a dare conto anche dellesistenza della certificazione di qualità; e, in linea generale, ha affermato che quando oggetto dellavvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dellidoneità del contratto, che lausiliaria metta a disposizione dellausiliata lintera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse (cfr., Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852).
Non si configura, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione della norma primaria e degli atti di gara in quanto, se è vero che ai fini della qualificazione per i lavori pubblici è necessaria e sufficiente la SOA, che implica anche la sottostante certificazione di qualità, è altrettanto vero che lavvalimento della SOA in una determinata categoria di lavorazione, e per una certa classifica, si traduce anche nel contestuale avvalimento della certificazione di qualità connessa alla medesima categoria.
Sono dunque corrette e non meritano le critiche appuntate le statuizioni della sentenza di primo grado laddove ha affermato che è possibile ricorrere allistituto dellavvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché lausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), occorrendo dunque che per la validità dellavvalimento (…) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione alloggetto dellappalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264). Su queste premesse correttamente assunte la sentenza ha in modo condivisibile concluso nel senso della sufficiente determinazione o, comunque, determinabilità delloggetto dei contratti di avvalimento in relazione al requisito di qualità, alla luce della puntuale disamina del loro contenuto, recante lespresso riferimento alla messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per lesecuzione dellappalto e per la qualificazione dellausiliata (tra cui: Know-How tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un Responsabile Tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessarie di Squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base alleffettiva necessità in fase esecutiva, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operaio Specializzato C.C.N.L 3° Liv.; n. 1 operaio qualificato C.C.N.L. 2° Liv.; n. 1 operaio Comune C.C.N.L. 1° Liv.); i mezzi necessari allesecuzione dellopera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nellallegato; cifra daffari, ottenuta con lavori svolti, mediante lattività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte limporto a base di gara previsto).
A fronte di quellelenco sufficientemente dettagliato, la sentenza ha dunque bene ritenuto che fosse rimasto sfornito di prova lassunto circa la carenza di una concreta, sostanziale ed effettiva messa a disposizione delle risorse e condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del requisito di qualità ed in ordine alla mancata assunzione in concreto del relativo obbligo da parte dellausiliaria con riguardo al prestito del requisito.
La giurisprudenza ha infatti chiarito, affermando principi che ben si attagliano alla presente fattispecie, che Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi dopera, allesatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, lassetto negoziale deve consentire quantomeno lindividuazione delle esatte funzioni che limpresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio allimpresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2020 n. 2953; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682).
In effetti, come pure ben rilevato dallappellata sentenza a seguire le suggestive argomentazioni di parte ricorrente si finirebbe per richiedere agli operatori economici, nella stipula dei contratti di avvalimento, losservanza di eccessivi formalismi non indispensabili per la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali, con il rischio di una eccessiva e indebita restrizione della possibilità di accesso a tale istituto e conseguente compromissione della sua finalità e del principio di matrice eurounitaria del favor partecipationis che ne è alla base.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/09/2021 di Roberto Donati

