Elemento soggettivo della falsità in sede di richiesta delle attestazioni SOA

Set 3, 2021

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Anac ha contestato alla ricorrente di avere rilasciato, al momento della sottoscrizione del contratto con la Soa per lemissione di una nuova attestazione, dichiarazione sostitutiva non veritiera circa lassenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di cui allart. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Ai fini della verifica di detta dichiarazione, infatti, la Soa ha acquisito documentazione di comprova che rappresentavano la sussistenza, a carico delloperatore economico, di gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ai sensi dellart. 80 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

Alla luce di tali circostanze lAnac ha ritenuto che non si potessero escludere profili di responsabilità, quanto meno in termini di colpa grave in capo allimpresa, in ordine alla presentazione, ai fini della qualificazione, di dichiarazione sostitutiva non confermata dal soggetto depositario. Ha irrogato una sanzione pecuniaria, disponendone lannotazione nel casellario informatico dellAutorità.

Nel corso del contraddittorio la situazione dellimpresa è stata oggetto di valutazione, per cui Tar Lazio, Roma, Sez. I, 02/09/2021, n. 9490, respinge il ricorso ricordando che:

Di conseguenza sia la Soa che, poi, lAutorità di vigilanza hanno legittimamente effettuato gli approfondimenti necessari per accertare, da un lato, leffettiva esistenza delle pendenze riscontrate e, dallaltro, la sussistenza dellelemento soggettivo, quantomeno in termini di colpa, che ha connotato la dichiarazione in ordine allassenza di violazioni.

Peraltro, proprio con riferimento allindagine circa la sussistenza dellelemento soggettivo della falsità in sede di richiesta delle attestazioni, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare come debba essere posto a carico della società che assume di non averne conoscenza lonere della prova della estraneità alla falsità, non essendovi alcun altro soggetto interessato alla presentazione dei documenti per lattestazione (T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 giugno 2010 n. 19214).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/09/2021 di Roberto Donati