La riduzione dei tempi di esecuzione non può essere inserita nella busta tecnica!

Lug 21, 2021

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La riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dellofferta tecnica (Cons. Stato, V, 4 aprile 2017, n. 1556; III, 9 gennaio 2020, n. 167).

Lo ribadisce la sentenza odierna del Consiglio di Stato, che accoglie lappello e dichiara illegittima la lex specialis che aveva previsto lofferta tempo nellambito di quella tecnica.

Così stabilisce Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 07/ 2021, n. 5463:

Il motivo è fondato.

Giova premettere come, in effetti, la giurisprudenza prevalente ritenga che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dellofferta tecnica (Cons. Stato, V, 4 aprile 2017, n. 1556; III, 9 gennaio 2020, n. 167).

Nella fattispecie controversa si ha però la particolare previsione del bando di gara (art. 4.1) che qualifica come criterio qualitativo quello di cui allelemento C-Riduzione in giorni sul tempo di esecuzione (120 giorni); analogamente, il Titolo VII include nellambito della busta B-offerta tecnica, la dichiarazione relativa ai giorni per lesecuzione dei lavori.

Tali clausole sono state fatte oggetto di specifico motivo di gravame in primo grado; il primo motivo deduce che, al punto 8.1, con riguardo alla busta C-offerta economica, si fa riferimento allofferta economica e temporale, determinandosi dunque unintrinseca contraddittorietà della lex specialis, che imponeva di ritenere giustificata la dichiarazione sul ribasso temporale contenuta allinterno dellofferta economica da parte dellappellante, cui dunque doveva essere attribuito il punteggio a tale titolo; di contro, andavano esclusi tutti i concorrenti che hanno inserito la dichiarazione sul ribasso tempo nellofferta tecnica. Il bando ed il disciplinare sono stati impugnati, ove interpretati in modo differente da quanto dedotto, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di separatezza e segretezza delle offerte, nonchè di par condicio competitorum.

Osserva il Collegio come la lex specialis non sia ambigua, assumendo un valore ermeneutico assorbente le clausole specifiche di cui ai punti 4.1 e 7 del disciplinare di gara, ma illegittima per violazione del principio di segretezza delle offerte, comportante come regola quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dellofferta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico.

La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dellofferta economica impone che la tutela si estenda a coprire non solo leffettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, atteso che anche la sola possibilità di conoscenza dellentità dellofferta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità delloperato dellorgano valutativo (Cons. Stato, III, 7 aprile 2021, n. 2819). Il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dellofferta economica, ed è posto a garanzia dellattuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa, predicati dallart. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dellofferta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dellorgano deputato alla valutazione dellofferta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sullofferta tecnica (da ultimo, Cons. Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 544).

Ne consegue che la lex specialis impugnata in primo grado, nella parte in cui include lofferta tempo nellambito di quella tecnica, è illegittima, e vizia in via derivata laggiudicazione in favore di ………..

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/07/2021 di Roberto Donati