Verifiche ex art 80 nel codice degli appalti: regolarità fiscale e contributiva

Lug 13, 2021

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Una recente Sentenza del Tar Sicilia ha rialzato lasticella dellattenzione sulla dimostrazione del possesso del requisito di regolarità contributiva e fiscale da parte delloperatore economico nel campo degli appalti pubblici.

Nella fattispecie in esame, loperatore economico ricorrente sosteneva che il soggetto aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale, lamentando lomissione da parte della Stazione appaltante dello svolgimento delle verifiche in ordine ai riscontri effettuati, unitamente alla violazione dellart. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che laggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti. Loperatore ricorrente obiettava infine che lEnte appaltante avesse sottoscritto il contratto prima dei trentacinque giorni dallinvio dellultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in violazione dellart. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016.

Il Tribunale amministrativo siciliano è partito dalla premessa secondo cui, nel caso in esame, la lex specialis prevedeva in maniera estremamente generica che gli operatori concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti previsti dallart. 80, co. 4, Codice appalti, afferenti alla regolarità contributiva e fiscale dellimpresa partecipante a gara: …un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura dappalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …

Prosegue il T.A.R., evidenziando come la Società controinteressata avesse debitamente dimostrato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gara, richiamando lambito applicativo della previsione ex art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016, stabilendo che La

causa di esclusione di cui allart. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 … non trova applicazione, infatti, non solo quando loperatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali pagando i propri debiti con il Fisco, ma anche quando si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I Giudici amministrativi puntualizzano sul concetto della avvenuta e certificata richiesta di rateizzazione e al rispettivo arco temporale di validità, stabilendo espressamente che A tale fine può essere sufficiente il provvedimento di accoglimento dellistanza di rateizzazione rilasciato in data antecedente alla data di presentazione delle offerte: la rateizzazione, infatti, vale come assunzione da parte del debitore dellimpegno di pagamento del debito tributario e consente la partecipazione alla gara, purché la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte …

Il Tar rileva come la dimostrazione circa il possesso dei requisiti sia avvenuta, da parte dellaggiudicataria, mediante il deposito agli atti della documentazione attestante il rilascio di provvedimento di concessione di rateizzazione per violazioni fiscali accertate in modo definitivo con data antecedente alla partecipazione alla gara, oltre che due DURC attestanti la regolarità contributiva valido per il periodo di partecipazione alla gara, concludendo che … è stato adeguatamente dimostrato dal titolare dellimpresa controinteressata la sussistenza in suo capo dei requisiti di regolarità sia fiscale che contributiva necessari per la partecipazione alla gara ….

Da ultimo, il T.A.R. ha ritenuto infondato il rilievo esposto dalla ricorrente relativo alla violazione della clausola cd. di standstill … la quale, in sé considerata, da sola non può certamente comportare lannullamento dellaggiudicazione o la caducazione dei contratti conclusi allesito di questultima.

Per tutte le motivazioni esposte il ricorso è stato, dunque, rigettato.

Autore: Redazione TuttoGare del 13/07/2021