Nellambito delle attività istituzionali dellAutorità è emersa lesigenza di fornire indicazioni circa i soggetti che, ai sensi dellarticolo 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, possono svolgere lattività di asseverazione del piano economico finanziario, con particolare riferimento alle «società di revisione ai sensi dellarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».
Si legge nel documento come attualmente siano presenti nel sistema società fiduciarie e di revisione, abilitate unicamente allattività di revisione non obbligatoria, e società abilitate alla revisione legale dei conti, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero delleconomia e delle finanze, queste ultime autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico.
LAutorità rileva come la ratio principale della norma consista nellindividuazione di soggetti che, per requisiti oggettivi e soggettivi, siano professionalmente idonei a garantire la stesura di un piano economico finanziario, e ciò debba quindi ritenersi riferibile a tutte le società di revisione autorizzate; la disposizione va quindi intesa nel senso che lattività di asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dellarticolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dellEconomia, tantè vero che il citato art. 183 non fa riferimento a eventuali registri ovvero albi in cui le società debbano essere obbligatoriamente iscritte.
Possiamo dunque affermare, dallesame del testo del comunicato, che ANAC giudichi in contrasto con i principi di ragionevolezza e logicità ritenere che il legislatore volesse riservare il potere di asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nellelenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero delleconomia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori.
Autore: Redazione TuttoGare del 08/07/2021

