La Corte dei conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione 7 giugno 2021, n. 10, si è pronunciata su una questione posta dalla Sezione regionale di controllo per lEmilia Romagna in merito alla possibile applicazione degli incentivi tecnici ai contratti di rendimento energetico (d. lgs. n. 102 del 2014).
I Giudici sono partiti dal principio di diritto secondo cui il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dallart. 180 e ss.gg. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali non trova applicazione il sistema di incentivazione tecnica previsto dallart. 113, comma 2, del medesimo decreto; ciò che rileva ai fini dellesclusione del sistema degli incentivi è laspetto meramente sostanziale e non semplicemente il nomen iuris dato allo schema contrattuale.
La Sezione valuta, infatti, il contratto di rendimento energetico come tipica fattispecie di Partenariato Pubblico Privato enunciando il seguente principio di diritto:
Il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dallart. 180 e ss.gg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente Codice dei contratti pubblici, per le quali non trova applicazione il sistema di incentivazione tecnica previsto dallart. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo .
Autore: Redazione TuttoGare del 24/06/2021

