La falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito speciale ai fini dellabilitazione al Me.PA , costituisce tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e comporta obiettivamente la resa di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sullesclusione, la selezione o laggiudicazione.
Questo il principio affermato dal Tar Sicilia a fronte di dichiarazione sul possesso di attestazione SOA, resa in sede di abilitazione al Bando Lavori di manutenzione edili al Portale AcquistinretePa in Consip, rivelatasi poi falsa in fase di gara.
La stazione appaltante, infatti, aveva effettuato Richiesta di Offerta (RdO) rivolta alle imprese selezionate tramite sorteggio tra gli operatori economici abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
In fase di gara, accertata la falsità della dichiarazione, la stazione appaltante esclude limpresa.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/ 06/ 2021, n. 1964 respinge il ricorso avverso lesclusione con le seguenti motivazioni:
Considerato che:
– il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, è infondato, poiché, nel caso in esame, come già rilevato in sede di sommaria delibazione cautelare, lesclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta in ragione dellaccertata (e non contestata) carenza ab origine dei requisiti di capacità tecnica, segnatamente lattestazione SOA OG1 class. III, dichiarati in sede di abilitazione al Bando Lavori di manutenzione edili al Portale AcquistinretePa in Consip;
– pertanto, lesclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta per levidente difformità tra quanto dichiarato in sede di abilitazione al Portale AcquistinretePa e quanto accertato in sede di svolgimento della procedura di evidenza pubblica;
– tale difformità, che ha comportato, in ragione dellutilizzo dei filtri di selezione, lindebita individuazione della società ricorrente tra i soggetti legittimati a partecipare alla gara, incide sullaffidabilità professionale del concorrente e, nellambito della valutazione discrezionale compiuta dalla stazione appaltante, costituisce legittima causa di esclusione ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; infatti, la falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di attestazione OG1, class. III, resa dalla società ricorrente alla Consip in data 1 agosto 2018 ai fini dellabilitazione al Me.PA e successivamente rinnovata il 4 novembre 2019 in vista della partecipazione alla procedura di gara, costituisce tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e comporta obiettivamente la resa di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sullesclusione, la selezione o laggiudicazione;
– non importa che le false dichiarazioni in oggetto siano state rese in una fase (c.d. di pre-qualificazione) anteriore e prodromica alla gara vera e propria, poiché lintima connessione tra le due fasi fa sì che le dichiarazioni mendaci rese in occasione della prima esplichino i loro effetti anche nella successiva procedura di gara (trattandosi vieppiù di condotta nella fattispecie preordinata a eludere i filtri di selezione indicati dalla stazione appaltante) e, ai fini dellapplicazione delle cause di esclusione di cui allart. 80 del d.lgs. n. 50/2016, rilevano anche gli atti compiuti o omessi prima della procedura, giusta la previsione di cui al comma 6 alla cui stregua Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che loperatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5;
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/06/2021 di Roberto Donati

