Nellaccogliere il ricorso avverso laggiudicazione il Tar Catania ribadisce i contenuti del contratto di avvalimento tecnico-operativo, nel quale occorre definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione, affinché listituto non si risolva in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione.
Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04/ 06/ 2021, n. 1850 così stabilisce:
In relazione al contenuto dellavvalimento, invece, risultano fondati i rilievi sollevati da parte ricorrente. …..
con riguardo alla requisito di natura tecnico-professionale, descritto nella lettera di invito come aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando e per almeno un anno 1 servizio di igiene urbana assimilabile a quello del presente appalto, per un numero complessivo di abitanti serviti, superiore a 4.000, nonchè come possesso di adeguata attrezzatura tecnica e risorse strumentali, sufficienti a garantire la corretta esecuzione del servizio, limpresa ausiliaria si è limitata a menzionare esclusivamente, con formula peraltro poco chiara sotto il profilo dellimpegno assunto, n. 1 addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dellavvalimento di cui è caso.
Alla luce dei descritti impegni assunti in via contrattuale dallausiliaria deve ritenersi che: a) per quanto attiene allavvalimento di garanzia, il contratto stipulato può ritenersi idoneo ad assolvere al suo ruolo, atteso che può leggersi nellimpegno dichiarato lobbligo di mettere a disposizione dellausiliata la propria capacità finanziaria o reddituale, e non era quindi necessario che limpresa ausiliaria menzionasse gli indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale; b) diversamente, con riferimento allavvalimento tecnico operativo – ossia allaltro requisito ugualmente preteso dalla lex specialis – non può affermarsi che limpegno assunto soddisfi i requisiti di certezza e determinatezza. Infatti, limpresa ausiliaria si è limitata a menzionare genericamente un addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite, senza peraltro assumere un inequivocabile impegno in tal senso, che potesse garantire alla stazione appaltante un impegno contrattuale certo e vincolante ai fini della corretta esecuzione del servizio. Sul punto, va precisato che in base alla più recente giurisprudenza del giudice dappello (v. C.G.A. n. 395/2021; ma anche Cons. Stato, III; 9 marzo 2020, n. 1704; Cons. Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5257; Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4024; Cons. Stato, V, 5 aprile 2019) nellavvalimento tecnico-operativo prevale lesigenza di definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione, per cui listituto non può risolversi in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione. La citata esigenza di determinatezza dellimpegno contrattuale non risulta soddisfatta dalla dichiarazione con la quale la xxx srl ha genericamente indicato lesistenza di un n.1 addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dellavvalimento di cui è caso, sia perchè non sono state specificate le modalità attraverso le quali il requisito mancante viene fornito (ad esempio, sarebbe stato necessario indicare le modalità di tempo e di luogo relative allintervento del citato addetto), sia perché non sono state affatto individuate le attrezzature tecniche e le risorse strumentali necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio.
Alla luce di quanto esposto, il contratto sottoscritto tra la xxxx e la yyyy risulta generico, e dunque, nullo, con riguardo allimpegno a fornire i requisiti di natura tecnico-professionale richiesti dalla lettera di invito.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/06/2021 di Roberto Donati

