Una recente Sentenza del Tar Calabria, molto controversa, ha portato alla ribalta un tema da sempre dibattuto, oggetto di diatribe fra Anac e Giurisprudenza, ossia la possibilità che via sia una previsione di punteggio a favore di operatori che posseggono un radicamento sul territorio.
Nella fattispecie, il ricorrente contestava quanto previsto nel disciplinare alla voce Criteri di valutazione dellofferta tecnica in cui veniva riservato un punteggio, per un max di 10 punti, a tutti gli operatori economici aventi un radicamento territoriale nella Provincia per aver svolto già in passato il servizio oggetto di appalto allinterno del territorio provinciale.
Il Giudice ha respinto il ricorso con diverse motivazioni, di seguito le più rilevanti.
Seppur in linea generale siano da censurare le clausole di gara considerate limitative della concorrenza, nel caso in cui introducano discriminazioni verso determinati operatori economici, allopposto, condizioni di favore verso altri, a seconda se tali operatori economici abbiano o non abbiano già eseguito in passato appalti analoghi a quelli messi in gara in un dato territorio di riferimento si ritengono opportune.
Il Tar Calabria ha ritenuto non irragionevole attribuire un determinato punteggio (peraltro non determinante), in sede di gara dappalto, ad operatori che avessero già svolto attività sociali nella Regione o nella Provincia, in quanto ciò comporta laver maturato una significativa esperienza delle necessità locali, e ancor più se con sede nellambito della Regione, motivo di radicamento nel territorio locale.
Il Giudice ha infatti ritenuto che, nonostante anche i soggetti privi di una rete di relazioni sul territorio possano costruire, nel corso dellassolvimento del servizio, un sistema comunque idoneo a rapportarsi con la zona , è inequivocabile che prevedere un punteggio in più per chi sia già in possesso di tale prerogativa (per aver espletato lo stesso servizio in precedenza) rappresenti il quid pluris idoneo a migliorare la prestazione da ottenere.
Ultimo, ma non per importanza, anche sotto laspetto del peso della contestata clausola nelleconomia della gara, il punteggio attribuito al controverso sub-criterio (pari a 10 punti rispetto al totale di 100 punti attribuibili allofferta tecnica nel suo complesso) risulta ragionevolmente equilibrato e, dunque, inidoneo a sbilanciare le posizioni tra i competitor tramite linsorgere di distorsioni anticoncorrenziali.
Autore: Redazione TuttoGare del 21/05/2021

