Il Tar Marche si è espresso circa la legittimità di esclusione, in appalto pubblico, a causa della assenza di dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Impresa.
Nella fattispecie, due imprese partecipanti in RTI ad una procedura venivano escluse per non aver prodotto la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento di concorrenti, così come prescritto al p.to 14 del Disciplinare di gara 05.01.2021.
Il ricorrente adiva il TAR argomentando, in primis, la natura meramente formale dellassenza di dichiarazione, asserendo che la stazione appaltante avrebbe potuto far ricorso allistituto del soccorso istruttorio; spiegava inoltre loperatore escluso che la volontà di partecipare in RTI emergeva dai documenti prodotti nella busta amministrativa (DGUE, PassOE, …).
Last but not least, la consapevolezza da parte della stazione appaltante di trovarsi in una situazione di RTI era provata dal fatto che la determina di esclusione fosse stata inviata sia alla mandataria che alla mandante!
LEnte argomentava che lomissione della dichiarazione non avesse natura meramente formale, in quanto avrebbero dovuto essere indicate dalle parti le quote di prestazioni che, in caso di aggiudicazione, sarebbero state eseguite, rispettivamente, dalla mandataria e dalla mandante, indicazione, questa, che è parte integrante dellofferta, quindi non sanabile mediante soccorso istruttorio.
Dopo la disamina e la trattazione, il Giudice Amministrativo si è così espresso:
- la dichiarazione di impegno a costituire la.t.i. era acquisibile mediante attivazione del soccorso istruttorio, visto che dal complesso della documentazione amministrativa presentata e verificata dal seggio di gara emergeva in modo inequivoco la volontà (…) di partecipare in a.t.i.;
– lindicazione delle parti della fornitura e del servizio di rispettiva competenza delle due imprese è stata invece resa in seno allofferta tecnica (…) per cui da un lato non può dirsi che si sia in presenza di una situazione di incertezza circa il contenuto e/o la serietà dellofferta, dallaltro lato non vi era al riguardo alcunché da sanare o regolarizzare.
Autore: Redazione TuttoGare del 20/05/2021

