La stazione appaltante ha provveduto alla aggiudicazione della procedura di gara in data 20/11/2020, con atto che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dellart. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di Gara.
Tale provvedimento è stato pubblicato allalbo pretorio in data 23/11/2020, per rimanervi fino al 08/12/2020.
Con lettera del 24/11/2020 è stato comunicato a tutti i partecipanti alla gara, ai sensi e per gli effetti dellart. 76, comma 5 lett. a), e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, lesito della procedura di gara, indicando espressamente il nome dellaggiudicatario ed i punteggi dallo stesso conseguiti .
In data 7/12/2020, la ricorrente accedeva alla documentazione di gara.
Il ricorso avverso laggiudicazione veniva notificato in data 18/ 02/ 2021, in quanto secondo la medesima il termine doveva decorrere dalla comunicazione dellesito positivo del procedimento di verifica dei requisiti in capo allaggiudicataria.
Tar Molise, Sez. I, 17/ 03/ 2021, n. 183respinge il ricorso :
3.2. A fronte di tutto ciò, però, la ricorrente ha provveduto solo in data 18/02/2021 alla notifica del proprio ricorso, e dunque oltre il termine per impugnare laggiudicazione previsto dallart. 120 cod.proc.amm., atteso che questo aveva preso a decorrere al più tardi dallaccesso agli atti effettuato il 7/12/2020, e non già, come invece vorrebbe la ricorrente, dalla comunicazione dellesito positivo del procedimento di verifica dei requisiti in capo allaggiudicataria..
3.3. Infatti non è condivisibile lassunto della ricorrente che il termine per limpugnazione dellaggiudicazione decorrerebbe solo dallefficacia di questa – a sua volta dipendente dalla verifica dei requisiti dellaggiudicatario – anziché dalla relativa comunicazione.
In senso contrario è dirimente il dettato dellart. 120, comma 5, cod. proc. amm., a tenore del quale il ricorso si propone nel termine di trenta giorni, decorrente […] dalla ricezione della comunicazione di cui allart. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In proposito il richiamato art. 79, comma 5, lett. a) prevedeva la comunicazione dufficio dellaggiudicazione definitiva agli altri concorrenti; ciò che oggi parimenti prevede – salva leliminazione dellaggettivo definitiva, non più previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici – lanalogo art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.
È dunque chiara la previsione del decorso del termine per limpugnazione già a far data dalla comunicazione dellaggiudicazione; mentre su tuttaltro piano si colloca la verifica in ordine al possesso dei requisiti (art. 32, comma 7, d. lgs. n. 50 del 2016; già art. 11, comma 8, d. lgs. n. 163 del 2006), la quale incide solo sullefficacia dellaggiudicazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in proposito da tempo affermato, del resto, che il termine per limpugnazione dellaggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui allart. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo allaggiudicatario (Cons. Stato, Ad. Plen. 31 luglio 2012, n. 31 e, più di recente, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 4858).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/05/2021 di Roberto Donati

