Consiglio di Stato: affidamento diretto emergenziale senza motivazione

Mag 10, 2021

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3287/2021, ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con laffidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con lappaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni.

Il Consiglio di Stato con la sentenza di che trattasi ha stabilito che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dellaffidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi. La stessa A.N.A.C. ha posto la possibilità di confronto, qualificandola come best practice nelle linee guida n. 4, come ipotesi di chiusura del micro sistema normativo che consente al RUP di individuare il potenziale affidatario secondo unampia valutazione tecnica e con indagini meramente informali. Anche il Codice dei contratti, allart. 32, consente ulteriori semplificazioni nellaffidamento diretto, ammettendolo anche con il cosiddetto atto unico (ununica determina di affidamento non preceduta dalla determina a contrarre). Si deve allA.N.A.C. la puntualizzazione secondo cui negli affidamenti diretti nel sotto soglia comunitaria è del tutto sufficiente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dellaffidatario (Linee guida n. 4, par. 4.3.1).

Se ne conclude che, con la decisione di procedere mediante affidamento diretto (fossanche nelle fattispecie di cui alla lett. b), co. 2 dellart. 36 del Codice, oggi derogabile), linnesto della possibilità di consultare più preventivi non impedisce la successiva negoziazione con lappaltatore che ha presentato un preventivo ritenuto congruo da parte della stazione appaltante. Il procedimento dellaffidamento diretto, pur con previa richiesta di preventivi, tiene libera lamministrazione aggiudicatrice di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, dandone chiaramente atto nel provvedimento di affidamento. La decisione di procedimentalizzare laffidamento diretto con la richiesta di preventivi e il loro confronto, quindi, non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dallamministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Ad onor di cronoca in primo grado il T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, sentenza n. 66/2021 aveva stabilito che lazione della stazione appaltante di procedere con laffidamento diretto mediante confronto tra più preventivi era stato considerato come diretto ad ingranare un vero e proprio procedimento di gara, per cui era stato necessario rispettare le previsioni normative dellart. 30 del Codice dei contratti. Di conseguenza, la gara era stata annullata per pretesa difformità del prodotto fornito rispetto alle richiese della stazione appaltante.

Autore: Redazione TuttoGare del 10/05/2021