Modifica del raggruppamento per perdita dei requisiti di cui all’art. 80. Anche per questo Tar è ammissibile in fase di gara!

Mag 7, 2021

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Dopo il Tar Toscana ( anche se la questione è controversa come si rileva da https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/modifica-raggruppamento-per-perdita-dei-requisiti-ammissibile-anche-in-fase-di-gara/) anche il Tar Lazio si esprime sulla modifica del raggruppamento per perdita dei requisiti articolo 80 da parte della mandante, ritenendola ammissibile.

Lappalto era stato originariamente aggiudicato a raggruppamento temporaneo dimprese successivamente escluso perché il DURC dellimpresa mandante non era regolare.

Il ricorso avverso lesclusione, incentrato sulla violazione dellarticolo 48 del Codice, viene accolto da Tar Lazio, Latina, Sez. I, 06/ 05/ 2021, n. 293 con le seguenti motivazioni:

Il comma 3 dellart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, tali da condurre allesclusione dellimpresa dalla gara, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Consegue che:

1) Lirregolarità del DURC in corso di esecuzione o in corso di gara determina lesclusione dellimpresa cui fa capo;

2) Se limpresa faccia parte, come mandante, di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario il mandatario può indicare un altro operatore in subingresso, che abbia i requisiti di idoneità, oppure eseguire lappalto – qualora abbia ottenuto o ottenga laggiudicazione – direttamente o a mezzo degli altri mandanti che abbiano gli adeguati requisiti di qualificazione;

3) In ogni caso il solo venir meno di una delle imprese mandanti per la perdita dei requisiti di cui allart. 80 non determina ex se lesclusione dellintero raggruppamento senza la preventiva verifica della possibilità di procedere ai sensi dellart. 48, comma 17.

Orbene, lacquisizione del DURC irregolare dellimpresa XXXX, mandante del r.t.i. YYYY, è avvenuta in corso di gara (21.9.2020), mentre alla scadenza del termine di partecipazione (30.6.2020) la ditta aveva presentato un DURC valido.

Si è quindi concretizzata lipotesi normativa dellart. 48, commi 17 e 19 ter, ovvero la perdita in corso di gara di un requisito soggettivo di ammissione in capo a unimpresa mandante che giustifica lesclusione dellimpresa ma non determina, da sola, lesclusione del raggruppamento.

Il ricorso è dunque, fondato, con lassorbimento di ogni altra censura. Per leffetto la stazione appaltante dovrà valutare la posizione del r.t.i. di YYYY, escludendo il mandante che ha il DURC irregolare, e verificarne lidoneità allaggiudicazione e allesecuzione dellappalto alla luce di ogni altro requisito soggettivo e dei requisiti oggettivi dellofferta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/05/2021 di Roberto Donati