In caso di incertezza sulle clausole della lex specialis occorre privilegiare i principi della massima partecipazione alle gare e di tassatività delle cause di esclusione.
Questo è quanto ribadito da Tar Veneto, Sez. III, 05/ 05/ 2021, n. 602, nel respingere il ricorso :
Tali conclusioni sono avvalorate dalla necessità del rispetto dai due principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività delle clausole di esclusione.
Il primo impone che, anche nella determinazione del medesimo settore imprenditoriale delle prestazioni, venga privilegiata linterpretazione che soddisfi lesigenza della massima partecipazione alla procedura di gara, qualora questa sia compatibile, come nel caso di specie, con quella di selezionare un imprenditore qualificato.
Il secondo principio impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specilis di gara e, in particolare, impone alla stazione appaltante di non escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla specifica legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 dicembre 2019, n. 8255; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 17/02/2020, n. 257). Né lesclusione può essere disposta in base a una disposizione di non univoca interpretazione. Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto lesclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi allopzione che, ove condivisa, comporterebbe lesclusione dalla gara (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12/09/2019, n. 1461).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2021 di Roberto Donati

