Indisponibilità alla stipula del contratto a causa di sopravvenienze normative legate all’emergenza sanitaria

Apr 28, 2021

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Laggiudicataria ha subordinato la propria diponibilità a stipulare il contratto, a talune modifiche, a suo dire, rese necessarie da sopravvenienze normative legate allemergenza sanitaria.

In particolare ha evidenziato come la bozza del contratto non recasse alcun riferimento allart. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020, che ha innalzato la percentuale dellanticipazione, dal 20 al 30%, e sotto altro profilo, ha chiesto che le fossero riconosciuti ulteriori costi della sicurezza previsti dallart. 8 c. 4 lett b) del D.L. n. 76/2020.

Ha successivamente comunicato alla stazione appaltante lo scioglimento dal vincolo dellofferta, ai sensi dellart. 31 c. 8 D.lgs. 50/2016, evidenziando come la recrudescenza del contagio relativo allemergenza sanitaria in atto, abbia comportato impossibilità oggettiva di attendere, nella dovuta serenità, alla realizzazione dellappalto aggiudicato, che a causa delle misure di protezione e contenimento già varate dal governo e di quelle di prossima emissione, si è concretata, anche tenendo conto della distanza interregionale, unalterazione delle previsioni economiche e finanziarie che avevano condotto a produrre lofferta, e che conseguentemente, anche ai sensi dellart. 91 c. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, lofferta non era più attuabile, stante la palmare eccessiva onerosità sopravvenuta di rendere la prestazione che rende, per leffetto, lappalto, non più congruo e remunerativo.

La stazione appaltante ha revocato laggiudicazione, incamerato la cauzione provvisoria, richiesto il rimborso delle spese per la pubblicazione, e provveduto alla segnalazione allANAC.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 27/ 04/ 2021, n.1052 conferma la legittimità delloperato della stazione appaltante e respinge il ricorso:

V.1) Sotto un primo profilo, listante invoca il contenuto dellart. 8, c. 4 lett. b), L. 11.9.2020 n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76, secondo cui, vanno riconosciuti i maggiori costi derivanti dalladeguamento e dallintegrazione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento.

Sotto altro aspetto, la ricorrente richiama lart. 207 del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazione nella L. n. 77/2020, invocando la corresponsione dellimporto dellanticipazione del prezzo al 30%, già previsto dallart. 35 c. 18 del Codice dei Contratti al 20%.

Da ultimo, listante invoca lart. 91 del D.L. 17.3.2020 n. 18, che allart. 3 del D.L. 23.2.2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5.3.2020, n. 13, ha inserito il comma 6-bis, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dellesclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente allapplicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

V.2) Osserva il Collegio che, in primo luogo, il comma 4 dellart. 8 cit. subordina il riconoscimento die maggiori costi ivi indicati, ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, e cioè, al 16.7.2020, non essendo quindi applicabile alla fattispecie per cui è causa.

Quanto allincremento dellanticipazione del prezzo da corrispondere allappaltatore, di cui allart. 207 cit., lo stesso non configura un suo diritto, quanto invece, una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante (può essere incrementato), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione. La ricorrente non ha peraltro documentato, e neppure affermato, che la mancata tempestiva disponibilità delle maggiori somme che, a suo dire, le avrebbero dovuto essere riconosciute dalla stazione appaltante, pari ad un incremento del 10% dellanticipazione del prezzo, sia stata determinante, al fine di rendere antieconomica la stipulazione del contratto.

Da ultimo, neppure con riferimento a quanto previsto nel comma 6-bis della L. n. 13/2020, la ricorrente ha offerto alcun dato obiettivo da cui desumere, in conseguenza dellemergenza sanitaria, un peggioramento della propria condizione patrimoniale, tale da precluderle lesecuzione del contratto, limitandosi invece, del tutto genericamente, a richiamare lo stato di emergenza sanitario, ciò che tuttavia contravviene il principio secondo cui ciascuna delle parti ha lonere di provare i fatti che allega e dai quali pretende far derivare conseguenze giuridiche a suo favore, e pertanto, leccessiva onerosità sopravvenuta che ha alterato il rapporto di proporzionalità tra le reciproche prestazioni.

VI) In conclusione, il rifiuto alla stipulazione del contratto da parte della ricorrente, è stato correttamente ritenuto ingiustificato dalla stazione appaltante, che ha conseguentemente dovuto revocare laggiudicazione, e procedere alladozione degli atti consequenziali.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/04/2021 di Roberto Donati