Falso documento presentato in fase di gara. Spetta comunque all’amministrazione l’apprezzamento della falsità!

Apr 20, 2021

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Operatore ha presentato documento ritenuto falso, annesso allofferta, consistente in scrittura privata con la quale veniva messo a disposizione dellimpresa un terreno per la realizzazione dellarea di cantiere, laccesso alle aree dintervento e il deposito temporaneo dei materiali.

Detta scrittura è da ritenere effettivamente falsa, in quanto sottoscritta da soggetto da tempo deceduto al tempo del confezionamento.

Tuttavia non è da prevedersi automatico effetto espulsivo.

Così stabilisce Consiglio di Stato, Sez. V, 19/ 04/ 2021, n. 3176

1.2.2. È chiaro daltra parte che il documento oggetto di falsità – così come correttamente dedotto dallappellante nel secondo motivo, perciò da accogliere – incide proprio, per suo valore e collocazione nel quadro dellofferta, su profili valutativi di questultima (in specie, sub-criterio A.3.1, citato): per questo, alla luce dei principi affermati dallAdunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, la falsità non può rilevare nella specie ex se in termini espulsivi, ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50 del 2016, riguardando invero un elemento integrato nellofferta tecnica e che dà luogo a unipotesi di falsità informativa ex art. 80, comma 5, lett. c) (ora c-bis)), d.lgs. n. 50 del 2016 «suscettibil[e] di influenzare le decisioni sullesclusione, la selezione o laggiudicazione».

In particolare, lAdunanza plenaria ha chiarito al riguardo che la falsità di informazioni rese dalloperatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata alladozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti lammissione alla gara, la selezione delle offerte e laggiudicazione, è riconducibile allipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dellart. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo (Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16).

Nella specie, a fronte di una scrittura falsa integrata nellofferta – e ivi rilevante a fini informativi, circa la disponibilità di unarea astrattamente incidente sullattribuzione dei punteggi (cfr., al riguardo, la stessa Ad. plen., n. 16 del 2020, cit., ove si afferma che documenti e dichiarazioni sono comunque veicolo di informazioni che loperatore economico è tenuto a dare alla stazione appaltante e che questultima a sua volta deve discrezionalmente valutare per assumere le proprie determinazioni nella procedura di gara, da cui la identità di oggetto tra le lettere c) e f-bis))- spetta comunque allamministrazione lapprezzamento della falsità, sotto i vari profili della condotta mendace in sé, nonché in relazione al fatto cui essa si riferisce e al suo portato, e così infine allaffidabilità e integrità delloperatore economico (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407).

Irrilevante è invece la circostanza che lallegazione sarebbe il frutto di un mero errore materiale e che riguardi una dichiarazione resa da un terzo, atteso che i profili di falsità informativa rilevano a prescindere dalla loro rimproverabilità, purché riconducibili quanto meno a negligenza, ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. c) (ora c-bis)), d.lgs. n. 50 del 2016 («anche per negligenza»), qui certamente ravvisabile trattandosi della presentazione di offerta, da parte di un operatore professionale, alla quale è annessa una scrittura privata chiaramente mendace.

In ragione di quanto suesposto, spetta dunque allamministrazione valutare la condotta della xxxx ai sensi della lettera c) (coincidente ora, in parte qua, con la lett. c-bis)) dellart, 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 per addivenire a un giudizio di esclusione o meno dellimpresa a fronte della commessa falsità, incidente su profili di valutazione dellofferta: nello svolgere tale apprezzamento lamministrazione valuterà – secondo i consueti canoni fissati dalla giurisprudenza – sia la condotta di falso in sé, sia il fatto su cui essa ricade e la sua rilevanza, e per essi lintegrità e affidabilità dellimpresa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/04/2021 di Roberto Donati