LAutorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il Comunicato del Presidente Giuseppe Busia del 23 marzo 2021 in risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dellarticolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ritenute meritevoli di chiarimenti al fine di favorire la corretta interpretazione e luniforme applicazione della disposizione in esame. In particolare, il Comunicato chiarisce che la disposizione in argomento è volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dellarticolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dellimporto originario, la stazione appaltante potrà imporre allappaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto dobbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui allarticolo 106, commi 1 e 2, del Codice, lappaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto. Larticolo in esame non può, quindi, essere inteso come ipotesi autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
A cura di ANAC del 16/04/2021

