Solo le consorziate indicate per lesecuzione dellappalto sono tenute al rispetto degli obblighi dichiarativi connessi alla partecipazione alla gara congiuntamente al Consorzio stabile. Linsussistenza di pregressi illeciti professionali, in quanto requisito di ordine generale, deve essere accertata relativamente al Consorzio e alle Consorziate designate quali esecutrici, ma non anche con riferimento alle Consorziate che rimangono estranee allappalto.
Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 22/ 03/ 2021, n. 931, nel rigettare il ricorso:
3.2 Per completezza va, inoltre, rilevato che veniva in considerazione un consorzio stabile, ovverosia unentità la quale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere allavvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964 con riferimenti a V, 11 dicembre 2020, n. 7943; VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; III, 22 febbraio 2018, n. 1112; V, 22 gennaio 2015, n. 244; III, 4 marzo 2014, n. 1030).
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il cumulo alla rinfusa, che ha levidente scopo di ampliare la platea dei partecipanti alle gare dappalto, non può trovare applicazione relativamente ai requisiti di ordine generale, che devono essere posseduti individualmente (e dichiarati espressamente) dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici dal consorzio stabile, al fine di evitare che il consorzio divenga uno schermo di copertura (in termini Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3384).
Valga, sotto tale profilo, il richiamo alla decisione dellAdunanza plenaria n. 8 del 4 maggio 2012 secondo cui se, in caso di consorzi, i requisiti di ordine generale andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno tali requisiti (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, infatti, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura.
Ne consegue che solo le consorziate indicate per lesecuzione dellappalto sono tenute al rispetto degli obblighi dichiarativi connessi alla partecipazione alla gara (in tal senso TAR Campania Napoli, I, 16 luglio 2018, n. 4707 e TAR Lazio Roma, III, 22 settembre 2020, n. 9661) congiuntamente al Consorzio stabile e che linsussistenza di pregressi illeciti professionali, in quanto requisito di ordine generale, deve essere accertata relativamente al Consorzio e alle Consorziate designate quali esecutrici, ma non anche con riferimento alle Consorziate che rimangono estranee allappalto.
Valga, sotto tale profilo, il richiamo alla condivisa sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2387 del 14 aprile 2020, nella quale si è ritenuto che non è necessario accertare se le vicende segnalate da un Consorzio stabile relativamente a consorziate non designate quali esecutrici sono o meno sussumibili nei gravi illeciti professionali che determinano lesclusione dalla gara, perché non dichiarati o comunque per la loro significatività nella valutazione dellintegrità e dellaffidabilità del concorrente, per la troncante considerazione che si tratta di vicende che hanno riguardato, per lappunto, imprese non direttamente coinvolte dallaggiudicazione e, pertanto estranee allappalto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/03/2021 di Roberto Donati

