La vicenda riguarda procedura aperta per lavori da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso.
Due operatori si sono classificati primi a pari merito, avendo offerto lidentico ribasso del 27,37%.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva sancito lobbligo dellamministrazione di invitare entrambi gli operatori economici ad una gara al ribasso entro il limite dellanomalia, con riserva di effettuare il sorteggio ove permesse lex aequo ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/applicazione-articolo-77-del-r-d-827-1924/) il Tar Toscana si esprime sulle successive vicende della fase dedicata al miglioramento delle offerte.
La stazione appaltante ha infatti invitato i due contendenti a presentare offerta migliorativa nel limite della soglia di anomalia individuata a seguito dellapertura delle offerte, soglia determinatasi nellimporto di 27,43268.
Limpresa che poi risulta aggiudicataria ha offerto il ribasso del 27,43267%, mentre la ricorrente ha offerto il ribasso del 27,43268%. Trattandosi di importo pari alla soglia di anomalia, la stazione appaltante, ha escluso lofferta della ricorrente dalla gara.
Tar Toscana, Sez. III, 19/ 03/ 2021, n.408 conferma la correttezza delloperato della stazione appaltante.
1. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate, stante linfondatezza del ricorso.
2. La gara riguardante le due offerte in questione ha una propria autonomia rispetto a quella culminata nella classificazione delle stesse a pari merito, avvenuta nella seduta del 5.2.2020.
Si tratta infatti, ai sensi dellart. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924, di una licitazione riservata ai due contendenti, costituita da una fase autonoma le cui regole sono quelle sancite nella lettera invito: nel caso di specie la discontinuità tra la gara precedente e quella oggetto del ricorso in epigrafe, per offerta migliorativa, è segnata dalla precostituita identificazione di una soglia di anomalia a cinque cifre decimali (a differenza della precedente fase, nella quale la soglia era determinata in corso di gara sulla base delle offerte pervenute) e dalla richiesta di presentare una percentuale di ribasso a 5 cifre decimali (mentre la regola del precedente procedimento selettivo era quella dellofferta a due cifre decimali).
Al fine di salvaguardare il principio di congruità delle offerte la stazione appaltante, dando anche seguito alla specificazione delleffetto conformativo della sentenza per come espresso dal Consiglio di Stato, ha posto come soglia di anomalia quella risultante dalla reportistica della fase ordinaria della gara, pari a 27,43268.
Orbene, stante lautonomia della gara per offerta migliorativa rispetto alla precedente gara lamministrazione non era tenuta a recepire la soglia di anomalia quale risultante senza troncamenti, ma legittimamente ha posto come soglia quella nota a tutti (valore troncato dopo la quinta cifra decimale), in quanto lunica ad essere pubblicata sulla piattaforma Start e recepita nei pregressi verbali di gara (documento n. 7 depositato in giudizio dalla controinteressata; si vedano anche i verbali di gara del 5.2.2020 e del 12.2.2020).
3. …………...
5. Sotto altro profilo, la circostanza che la percentuale del 27,43268 sia espressamente qualificata, nella lettera invito, come limite della soglia di anomalia significa che il ribasso che uguagli tale importo costituisce offerta anomala, come tale inammissibile. E nella stessa definizione di tale limite che è insita linammissibilità di unofferta che lo eguagli.
Non è quindi condivisibile nemmeno la tesi del ricorrente secondo cui la lettera invito consentiva di presentare unofferta pari a quellimporto.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto; devono quindi essere respinti anche i motivi aggiunti, incentrati sullillegittimità derivata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/03/2021 di Roberto Donati

