La ricorrente contesta laggiudicazione in quanto la stazione appaltante aveva provveduto ad eseguire la procedura di arrotondamento alla seconda cifra decimale di tutti i risultati intermedi (e non solo di quello finale), in mancanza di qualsiasi previsione della lex specialis.
Senza questa operazione di arrotondamento, laggiudicazione sarebbe spettata alla ricorrente.
Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 18/ 03/ 2021, n. 3305 accoglie il ricorso ricordando come:
– debba essere ribadito quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in rapporto al fatto che larrotondamento possa trovare applicazione nelle operazioni di calcolo, valutazione e determinazione dei punteggi relativi allofferta dei partecipanti alla procedura di affidamento soltanto in virtù di unespressa previsione contenuta nella disciplina di gara (e nei limiti da essa stabiliti) (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2020 n. 12929; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13.10.2020 n. 2593);
– in ogni caso, poiché larrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione (e, dunque, anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299) esso appaia comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo… mentre risulti potenzialmente (e sia pure marginalmente) distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie… (Cons. St., Sez. V, 5.01.2021 n. 143) come effettuato, nellipotesi in questione, dalla Commissione;
– in altri termini, va(da) data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento) (cfr. Cons. St. Sez. V n. 143/2021 cit.), ammettendo, dunque, larrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali;
– la regola suindicata, enunciata dalla giurisprudenza, non risulti efficacemente smentita, nel caso de quo, né dal tenore letterale del disciplinare, che non contiene alcun espresso riferimento allarrotondamento dei punteggi intermedi, né dal fatto che la modalità di calcolo seguita nella gara derivi dalle Linee Guida dellANAC;
– in conclusione, il ricorso principale debba essere, come detto, accolto, con conseguente annullamento dellaggiudicazione e di tutti gli atti impugnati e potere-dovere della Stazione Appaltante di provvedere nuovamente al calcolo dei punteggi alla luce dei principi di cui in motivazione;
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/03/2021 di Roberto Donati

