Errore materiale nella compilazione dell’offerta economica. Quando è possibile la correzione d’ufficio.

Mar 4, 2021

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Dopo aver indicato tutto quanto richiesto dal Disciplinare (prezzo unitario offerto, costo mensile del servizio e il totale a titolo di importo complessivo) per mero errore materiale di trascrizione limpresa indica nel documento Offerta economica generato automaticamente dalla piattaforma telematica il costo di euro 27.520,00 anziché il totale di euro 28.312,00.

Lerrore viene rilevato autonomamente dallo stesso RUP che però non procede alla correzione.

Limpresa viene esclusa per le discordanze tra gli importi offerti.

Tar Veneto, Sez. III, 02/03/2021, n.291 accoglie il ricorso avverso lesclusione :

In line generale, ricordato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dellofferta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dellagire della stazione appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che nelle gare pubbliche è ammissibile unattività interpretativa della volontà dellimpresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dellofferta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare leffettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee allofferta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dellofferente (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113 che richiama i principi posti da Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827).

Con più specifico riferimento allerrore materiale, è stato di recente evidenziato che Per indirizzo giurisprudenziale univoco, anche di questa sezione, ciò che si richiede al fine di poter indentificare un errore materiale allinterno dellofferta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che lespressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un errore ostativo intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere e che la giurisprudenza descrive con icastiche varianti lessicali (lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), proprio perché si connota di oggettività e di immediatezza non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di uninesatta formulazione materiale dellatto. Una cosa è, dunque, linterpretazione conservativa dellatto (1465 c.c.), altra è la correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo sostrato materiale, espressivo o comunicativo (1433 c.c.). In un caso, si fa riferimento a dati intrinseci allatto, attinenti al suo significato giuridico e che ne motivano una certa valutazione contenutistica; nel secondo caso, viene emendata lespressione materiale, come percepita nella sua consistenza fisica (ictu oculi), in un momento indipendente e antecedente alla ponderazione del suo significato giuridico (ex ante). Si deve tuttavia ritenere che questi parametri ricostruttivi non debbano essere estremizzati e che, dunque, possa riconoscersi una certa circolarità ermeneutica tra interpretazione e rilevazione dellerrore materiale – ben potendo questo risaltare anche da una palese distonia di tipo logico o discorsivo rispetto alla restante trama espositiva del documento. (Consiglio di Stato, sez. III; 9 dicembre 2020, n. 7758).

Dunque, sulla base degli approdi giurisprudenziali, sono stati precisati i seguenti principi:

2.1. Fermo restando il principio di immodificabilità dellofferta, lerrore materiale può essere rettificato dufficio dallamministrazione soltanto nellipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile. Tale riconoscibilità deve comunque essere valutata e valutabile ex ante;

2.2. Ciò significa che lofferente sia incorso in una svista ictu oculi rilevabile, ossia senza svolgere sul punto particolari approfondimenti. Il tutto in base a semplici e intellegibili operazioni di carattere matematico (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico non corretto);

2.3. Deve inoltre risultare palese leffettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dellofferta formulata;

2.4. Più in particolare, una tale volontà deve poter essere ricostruita, ossia rettificata dufficio, senza ricorrere ad ausili esterni o a fonti di conoscenza estranee allofferta medesima (quali il soccorso istruttorio, dichiarazioni integrative o rettificative dellofferente o altri supplementi di natura tecnica). Non deve in altre parole rinvenirsi alcuna attività manipolativa, da parte della stazione appaltante, onde correggere il suddetto errore materiale (in tal senso TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 62, che richiama TAR Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970; id., sez. I, 16 gennaio 2020, n. 35; TAR Lazio, Latina, sez. I, 8 novembre 2019, n. 648; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., 16 marzo 2016, 1077; TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 dicembre 2015, n. 5530).

……………….

Tale circostanza, peraltro, è risultata fin da subito ben chiara al RUP il quale, nella propria comunicazione di esclusione, ha precisato che lofferta della società ricorrente, pur avendo indicato il costo conto deposito nellofferta allegato C.3 non è poi stato conteggiato nellimporto complessivo in piattaforma.

LAmministrazione, dunque, ha immediatamente rilevato lerrore di trascrizione (così dimostrando la piena riconoscibilità del medesimo), ha ben compreso che lo stesso consisteva nella mancata somma del costo del servizio conto deposito (correttamente indicato nel modello C.3) con limporto derivante dalla somma dei prezzi unitari (correttamente indicato nel modello C.3), ha, quindi, chiaramente individuato leffettiva volontà del concorrente di offrire un determinato importo (circostanza, peraltro, ulteriormente confermata dalla stessa difesa dellAmministrazione: cfr. pag. 11 memoria difensiva), ma ciò nonostante ha ritenuto, in via automatica, lofferta equivoca e non certa, disponendone lesclusione.

Diversamente, lAmministrazione, una volta rilevato lerrore di trascrizione – come evidenziato dal RUP-, avrebbe dovuto effettuare una mera operazione matematica di somma algebrica tra limporto derivante dalla somma dei prezzi unitari con quello del servizio in conto deposito, come dettagliatamente indicato dallofferente nel modello C.3, costituente parte integrante dellofferta economica.

Lesclusione viene annullata e la Stazione Appaltate dovrà riavviare la procedura di gara provvedendo alla valutazione dellofferta economica della società ricorrente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/03/2021 di Roberto Donati