Dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti art. 80, comma 3, del Codice. Sufficiente per soddisfare il requisito di ammissione.

Feb 8, 2021

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Nel respingere ricorso avverso laggiudicazione determinatasi a seguito della riammissione in gara di impresa precedentemente esclusa ( e conseguente revisione del calcolo per la determinazione della soglia di anomalia ) il Tar Palermo, sulla base delle previsioni della lex specialis ribadisce i principi da applicarsi in fase di esame del DGUE.

Particolarmente significativa la decisione sulla sufficienza della dichiarazione resa da un solo legale rappresentante e la valutazione sullomessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui allart. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Così motiva Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 05/02/2021, n. 457:

Rilevato che il punto 4.2.2., Parte III, lett. A della lettera di invito – costituente lex specialis di gara – sotto la rubrica Motivi di esclusione legati a condanne penali prevede: Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dellart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante delloperatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dellart. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dellart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

Considerato che, conformemente al primo comma della disposizione citata, il legale rappresentante della xxxx s.r.l. ha effettuato, nellambito del documento di gara unico europeo (DGUE) da lui sottoscritto digitalmente, la dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti indicati dallart. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi il direttore tecnico cessato e quello in carica, dei quali ha peraltro indicato il nominativo e i dati anagrafici (luogo e data di nascita);

Ritenuto che tale adempimento è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis, e ciò a prescindere dalla sussistenza e regolarità delle ulteriori dichiarazioni allegate al DGUE sulle quali si impuntano i motivi di censura spiegati dalla parte ricorrente;

Ritenuto non di meno che, quanto a queste ultime, i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, atteso che:

1) secondo consolidata giurisprudenza amministrativa lomessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine allassenza dei reati ostativi di cui allarticolo 38, comma 2, lettera c), del d.lg. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una falsa dichiarazione (di per sé idonea a giustificare lesclusione del concorrente dalla gara), si configura come mancanza di una dichiarazione sostitutiva, in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al soccorso istruttorio e comporta ex se lesclusione dalla gara) (così C. di S., sez. V, 21/08/2017, n. 4048; in termini TAR Campania-Napoli, Sezione Ottava, 26 ottobre 2018 numero 6324);

2) lomessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui allart. 80 d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dellimpresa concorrente mediante il modello di DGUE non costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere sufficiente, a norma della lex specialis, lindicazione del solo nominativo, come espressamente richiesto dal ricordato punto 4.2.2., Parte III, lett. A, comma 1, della lettera di invito…

Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/02/2021 di Roberto Donati